La responsabilità derivante da danni da infiltrazioni negli appartamenti sottostanti alla terrazza è ripartita tra i condomini che ne hanno uso esclusivo e tutti gli altri, nella misura rispettiva di un terzo e due terzi, a norma dell’art. 1126 c.c.. La situazione differisce però nei casi in cui il danno sia imputabile esclusivamente al titolare del diritto di uso della terrazza sovrastante l’appartamento danneggiato.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 3239/17; depositata il 7 febbraio)