Tasi e IMU

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Seguono risposte ad alcune delle domande che più frequentemente ci vengono poste. Potrebbero facilmente seguire integrazioni.

Cosa è la TASI?

La TASI è un tributo che va versato al Comune e che viene utilizzato dal Comune per garantire la copertura dei cosidetti “servizi indivisibili”.

Cosa sono i servizi indivisibili?

I “servizi indivisibili” sono quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare una utenza specifica (a differenza dei servizi “a domanda individuale” quali l’asilo nido o il trasporto scolastico dove paga solo chi usufruisce dello specifico servizio).
Sono servizi indivisibili i seguenti:

illuminazione pubblica, manutenzione stradale e del verde pubblico, protezione civile, vigilanza urbana, anagrafe, ecc…

Cosa devo pagare l’IMU o la TASI?

L’IMU si deve versare per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile.

Sono esclusi dall’IMU le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7; i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani (per i parzialmente delimitati dovete verificare se il terreno è in zona esente).

La TASI si deve versare per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni.

La TASI la deve versare anche l’utilizzatore quando l’immobile non è utilizzato dal proprietario (inquilino, comodatario). La TASI non si versa solo per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato aliquota zero.

In generale quindi si pagano entrambe IMU+TASI.

Chi deve pagare la TASI?

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un immobile. In caso di pluralita’ di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Quindi la TASI va pagata da tutti i possessori dell’immobile e da tutti gli utilizzatori se diversi dal possessore (titolare del diritto reale sull’immobile).

Cosa significa che sono tenuto “in solido” al pagamento?

Se un immobile è posseduto ad esempio da 2 proprietari, entrambi sono tenuti a pagare per la propria quota di possesso. In realtà uno dei proprietari può pagare tutta l’imposta, quindi la sua quota più quella del secondo proprietario. Comunque se uno dei due non paga, il secondo è chiamato a pagare anche per il primo.

In caso di locatari, se formalmente ci sono più locatari, questi sono tutti tenuti al pagamento della propria parte. Se uno di questi non paga, gli altri devono pagare per la quota non pagata.

Articolo 1292 Codice Civile
Nozione della solidarietà

“L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.”

Abbiamo la residenza in una abitazione in affitto. Deve pagare ciascuno dei fittuari?

Per gli inquilini in generale potrebbe essere preferibile che ci sia un unico versamento. Il pagamento invece potrebbe essere gestito volutamente in maniera differente ad esempio in caso di locazione non residenziali (es. capannone locato per porzioni a diverse aziende/società) oppure in casi più particolari. Rimane comunque il vincolo di solidarietà del pagamento per cui se uno dei locatari non paga, il Comune può rivalersi sugli altri.

Sono proprietario di un immobile locato. Se l’inquilino non paga sono tenuto a pagare per l’inquilino?

No, l’inquilino e il proprietario “sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria”. Ciò significa che se l’inquilino non paga, il Comune non può rivalersi sul proprietario. Viceversa se il proprietario non paga, il Comune non può rivalersi sull’inquilino.

La detrazione TASI non è riportata correttamente sul Modello F24

La detrazione, nel calcolo, viene correttamente divisa e utilizzata. Nel Modello F24, a seconda del valore della detrazione, viene arrotondata, ma il valore esposto non sempre corrisponde al valore realmente utilizzato nel calcolo. Ci può essere quindi una differenza sui centesimi dovuta all’arrotondamento all’Euro. Lo si vede anche dal Report.

In generale il nostro sistema applica l’arrotondamento, così come viene applicato l’arrotondamento per gli importi versati.

Per quel che ci risulta non c’è un riferimento normativo certo sulla modalità di esposizione della detrazione.
C’è invece il riferimento normativo per l’arrotondamento dell’importo da versare per i tributi locali e il sistema applica lo stesso principio anche alla detrazione trattandosi di tributi locali.

La cosa fondamentale è che il valore dell’imposta da versare sia corretto.

Comunque abbiamo anche la detrazione con i decimali che però è disponibile sulla versione personalizzata.

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