Tasi, Tassa sui Servizi Indivisibili

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

La Tasi è il tributo dovuto per la copertura dei servizi indivisibili comunali. la nuova imposta comunale è  istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

Base Imponibile TASI

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonche’ di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Quali sono i servizi indivisibili?

La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come è dato per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l’illuminazione pubblica,la sicurezza, l’anagrafe, la manutenzione delle strade e tanti altri ancora.

Errori nel versamento da parte dei contribuenti

Secondo l’articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.

Tempi e modalità pagamento TASI

Secondo la LEGGE 2 maggio 2014, n. 68 il versamento della TASI e’ effettuato nelle date del 16 giungo e del 16 dicembre di ogni anno. E’ consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e’ eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato. Non è possibile pagare la TASI attraverso i sistemi elettronici offerti da banche e poste.

Codici tributo TASI

I codici tributo F24 riservati alla Tasi sono:

3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
3960” – Tasi, aree fabbricabili
3961” – Tasi, altri fabbricati

Sono stati istituiti anche i Codici Tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo

3962” – Tasi, interessi
3963” – Tasi, sanzioni

Per meglio comprendere il decreto legislativo Vi rimandiamo al sito della Gazzetta Ufficiale, dove è stato pubblicato il testo integrale del nuovo D.Lg. 88 del 9 giugno 2014 :Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014.

Per poter consultare il testo completo: [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/10/14G00100/sg” target=”blank” ]Cliccami[/button]

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×

Lascio un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×