Ecobonus e bonus casa

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Ecobonus e bonus casa: ecco come fare per ottenere detrazioni del 36%, del 50%, del 55% e del 65% sulle spese sostenute per interventi per il risparmio energetico, sostituzione di caldaie, di condizionatori, acquisto di mobili e di elettrodomestici, interventi di recupero e restauro edilizio, costruzione o acquisto di box auto, interventi per adeguare gli edifici alle norme antisismiche. Queste le novità contenute nelle modifiche del Senato al decreto legge sull’efficienza energetica. Ora la palla passa alla Camera: dovrà poi convertire il decreto in legge entro il 5 agosto 2013. Ma vediamo come funzionano le detrazioni punto per punto:

Risparmio energetico

La detrazione dall’Irpef è del 36% (50% per i pagamenti eseguiti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) sulle spese, pagate con bonifico, per lavori volti al risparmio energetico. Ovvero l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione, biogas. Si ha diritto alla detrazione anche se gli interventi per il risparmio energetico vengono effettuati in assenza di opere edilizie.

Chi installa pannelli solari può sommare la detrazione del 36-50% con gli incentivi allo “scambio sul posto”, una remunerazione per l’energia che viene rimessa nella rete dall’impianto fotovoltaico.

Caldaie
Gli interventi sulle caldaie godono di una detrazione dall’Irpef e dall’Ires del 55% (65% per i pagamenti effettuati da quando entrerà in vigore la legge al 31 dicembre 2013). Per far scattare l’incentivo non c’è bisogno di una ristrutturazione. Il bonus riguarda i pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza, con impianti geotermici a bassa entalpia; le strutture opache verticali, pareti isolanti o cappotti; le strutture opache orizzontali, coperture e pavimenti; le finestre comprensive di infissi e la riqualificazione energetica generale degli edifici.

Condizionatori
Se si installano condizionatori con pompa di calore, anche non ad alta efficienza, si può ottenere una detrazione su Irpef e Ires del 36% (50% per chi avrà effettuato i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Si ha diritto alla detrazione anche in assenza di opere edilizie. Il condizionatore, per godere dell’incentivo, deve essere utilizzabile anche per il riscaldamento nella stagione invernale, ad integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente. Il bonifico deve avere una corretta causale (come previsto dall’articolo 16-bis, Dpr 917/1986, Tuir), con il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto al quale è destinato il bonifico. Si può inoltre richiedere a chi installa l’impianto di applicare un’Iva agevolata al 10% sulla manodopera e sulla parte del valore del condizionatore che non eccede il valore dell’installazione e delle materie prime e semilavorate.

Mobili ed elettrodomestici
C’è una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. Detrazione che il Senato ha esteso ai “grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”. Il tetto di spesa, sia per i mobili che per gli elettrodomestici, è fissato in 10 mila euro, per un bonus massimo di 5 mila euro. Inoltre, per il raffrescamento estivo si potranno ottenere detrazioni anche la posa di schermature solari sulle finestre e porte finestre (tendoni, pellicole filtranti).

Recupero edilizio
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione del 50% (con limite di spesa di 96 mila euro) per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo). Dal 1° gennaio si passa alla detrazione del 36% (con limite di spesa di 48 mila euro),

Norme antisismiche
Si può ottenere una detrazione del 36% (del 50% per i pagamenti effettuati fra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013) per gli interventi antisismici sugli edifici, per la messa in sicurezza statica, per la redazione della documentazione obbligatoria che provi la sicurezza statica dell’immobile, quindi per tutti gli interventi fatti per ottenere questa documentazione. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici, comprendere interi edifici e – nel caso si trovino in centri storici – si devono compiere con progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Esempi di interventi che godono della detrazione: inserimenti di tiranti orizzontali e verticali, iniezione di miscele leganti, ripristino e rinforzo di armature metalliche, cerchiature di elementi strutturali.

Box auto
Chi realizza autorimesse o posti auto pertinenziali ha diritto a una detrazione del 36% (che diventa del 50% sui pagamenti eseguiti fra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013). Il box auto non deve essere fisicamente collegato alla casa o all’edificio in cui si abita: basta che sia “al servizio” dell’abitazione. Insomma, “pertinenziale”. Si può ottenere la detrazione sia se si costruisce il box auto sia se lo si acquista già fatto da altri o lo si fa costruire da altri. Nel caso di box auto già costruiti la detrazione riguarda solo le spese di realizzazione provate con documentazione appropriata da chi vende il box auto. Se si acquista una casa collegata con un box auto, la detrazione riguarda sempre e solo le spese per la realizzazione del box auto, indicato come pertinenza della casa nell’atto notarile.

Occhio al bonifico
Per ottenere la detrazione del 50% bisogna effettuare i pagamenti con “bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. Nei bonifici dovranno essere indicati “la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati” (articolo 16-bis, Tuir), “il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Se la spesa che dà diritto alla detrazione è stata fatta da più persone, il bonifico deve indicare il codice fiscale di tutti gli interessati. Se gli interventi sono sui condomini, serve il codice fiscale del condominio e il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento.
Per ottenere la detrazione del 65% si può anche non pagare tramite bonifico, se si è contribuenti titolari di reddito d’impresa. Per tutti gli altri è obbligatorio il bonifico.

Quando non si ha diritto alla detrazione del 50%:
Quando non è stata fatta la comunicazione preventiva all’Asl, nei casi in cui è obbligatoria;
se il pagamento non è avvenuto tramite bonifico bancario o postale;
se non vengono esibite le fatture e le ricevute che provano le spese sostenute;
se non viene esibita la ricevuta del bonifico o se questa è intestata a una persona diversa da quella che chiede la detrazione;
se le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie del Comune in cui i lavori vengono fatti;
se vengono violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e se non si rispettano gli obblighi contributivi.

Quando non si ha diritto alla detrazione del 65%:
se manca il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;

se manca la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea;

se non vengono esibite le fatture e le ricevute che provano le spese sostenute per realizzare gli interventi;

se, per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, i pagamenti non vengono effettuati con bonifico.

Fonte: Blitz Quotidiano

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