L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 2017, ha reso ufficiali le risposte fornite in occasione di Telefisco 2017, convegno informativo organizzato da “Il Sole 24 Ore” ogni inizio anno.
Tra i vari chiarimenti contenuti nella circolare, ne segnaliamo due, molto importanti, riguardanti l’ applicazione della cedolare secca:
- l’aliquota ridotta del 10% può essere applicata anche ai contratti di natura transitoria e precisamente a quelli di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi;
- la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016
Con riferimento al primo punto, la circolare ha innanzitutto precisato che ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, del D.lgs. 23/2011, la cedolare secca
con aliquota ridotta è applicabile esclusivamente ai contratti di locazione riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dall’ articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988) ovvero negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
Tali contratti, inoltre, devono essere stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni dei proprietari immobiliari e degli inquilini, di cui all’ articolo 2,comma 3, della L. 431/1998.
La disposizione citata, ammette esplicitamente che le parti possano stabilire la durata del contratto anche in ossequio ad esigenze abitative di natura transitoria diverse da quelle degli studenti universitari.
Di conseguenza, si deve ritenere applicabile l’aliquota ridotta anche ai contratti di locazione transitori:
– stipulati a canone concordato
– relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
Infine, con riferimento alla mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, viene confermato il carattere procedurale della nuova disposizione introdotta con il comma 24, articolo 7- quater del D.L. 193/2016, la conseguente applicabilità della stessa anche alle comunicazioni presentate prima del 3 dicembre 2016.
Ipotizzando, pertanto, un contratto di locazione 4+4 stipulato nel 2012 e prorogato tacitamente al termine del primo quadriennio senza procedere alla relativa comunicazione tramite modello RLI all’Agenzia delle Entrate, sulla base dei chiarimenti forniti, il regime della cedolare secca resta confermato per tale contratto a condizione che “ il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente e, dunque, non abbia corrisposto l’imposta di registro in relazione alle annualità di proroga, abbia proceduto ai versamenti della cedolare, compilando in maniera coerente gli appositi quadri del Modello unico o del Modello 730, relativi alla cedolare secca”.
Analogamente, alle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016 sarà applicabile la nuova sanzione prevista dal comma 24, articolo 7- quater, D.L. 193/2016 pari a 100 euro, ridotti a 50 euro in caso di ritardo non superiore a 30 giorni.