CONTRATTI DI LOCAZIONE NON REGISTRATI
CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI PER UN IMPORTO INFERIORE AL CANONE PERCEPITO
COMODATI FITTIZI
Cosa prevede la legge
Il decreto legislativo sul federalismo fiscale (D.Lgs 23/2011) entrato in vigore il 6 aprile 2011 ha introdotto per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, la possibilità per il proprietario di casa di optare per un regime di tassazione alternativo all’Irpef, noto come “regime della cedolare secca sugli affitti”.
Il decreto legislativo 23/2011 si propone, inoltre, di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale sui redditi da locazione in maniera più incisiva ed introduce maxi sanzioni per coloro che non provvedano – entro il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore – alla regolare registrazione del contratto di locazione (sia ad uso abitativo, sia ad uso diverso), indipendentemente dal regime di tassazione scelto dal proprietario (Irpef o regime della cedolare secca).
A decorrere dalla data del 6 aprile 2011, di entrata in vigore del decreto legislativo, infatti, i proprietari di casa che hanno omesso di registrare il contratto di locazione ovvero registrato per un importo inferiore rispetto al canone realmente percepito, sono soggetti al pagamento di quanto sottratto al fisco, oltre ad una sanzione amministrativa variabile fra il 240 ed il 480%
Le sanzioni
Coloro che, entro la data del 6 giugno 2011 non hanno provveduto alla regolare registrazione del contratto di locazione in corso (si tratta di contratti non registrati, contratti registrati per un importo inferiore, comodati fittizi) rischiano, pertanto, pesanti sanzioni amministrative e conseguenze pregiudizievoli sulla durata del contratto e sul canone percepito.
Nell’eventualità in cui il contratto di locazione venga registrato, anche ad opera del conduttore, il proprietario di casa sarà tenuto al pagamento di quanto sottratto al fisco nel corso del rapporto di locazione, al pagamento di una sanzione amministrativa che può arrivare anche fino al 480% dell’imposta dovuta o della differenza fra quanto percepito e quanto versato.
Infine, la durata del contratto comincia è stabilita automaticamente in quattro anni (rinnovabili per eguale periodo) che cominciano a decorrere dalla data della registrazione ad un canone di locazione pari al triplo della rendita catastale. (di gran lunga inferiore al canone di locazione normalmente richiesto in regime di libero mercato).
Cosa fare
Se non avete provveduto a registrare entro i termini di legge il contratto di locazione e vi trovate nella situazione descritta, vi consigliamo di rivolgervi all’associazione e richiedere un appuntamento.
I nostri professionisti del settore legale e fiscale esamineranno la vostra situazione, e vi forniranno i consigli più utili.