Le novità del DL Rilancio che riguardano gli immobili non abitativi
CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI COMMERCIALI
Con il Decreto Legge “Rilancio” n. 34 del 19.5.2020, sono state previste agevolazioni per i contratti di locazione non abitativi e per l’affitto d’azienda, in particolare agli articoli 28 e 122 che prevedono un “Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” e la sua cedibilità.
Il credito di imposta può essere fruito dai seguenti soggetti ed alle seguenti condizioni:
1) Si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni nel periodo di imposta 2019. Tuttavia, non si tiene conto del fatturato se si tratta di strutture alberghiere ed agriturismi.
2) Si applica a tutti i contratti non abitativi, dunque non solo a quelli relativi a botteghe e negozi (categoria catastale C1)
3) Riguarda il 60% dell’importo mensile dei canoni di locazione di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attivita’ di lavoro autonomo.
4) Si applica anche ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, ma solamente nella misura del 30%
5) Si applica anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale
6) Riguarda esclusivamente i canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (oppure di aprile, maggio e giugno per le strutture turistiche stagionali)
CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta può essere utilizzato direttamente dal conduttore o ceduto a soggetti terzi, inclusi gli istituti di credito,
1) La cessione è possibile fino al 31 dicembre 2021, può essere integrale o parziale;
2) La cessione può essere effettuata a favore di altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
3) La cessione può riguardare sia i crediti derivanti dal pagamento dei canoni di locazione, sia quelli derivanti dall’adeguamento e dalla sanificazione degli ambienti di lavoro
Le modalità attuative della cessione verranno determinate con provvedimento della Agenzia delle Entrate, restando ferma la modalità di esercizio dell’opzione, da svolgersi in via telematica.
FONTE: UPPI Modena