Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%

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L’attuale versione della misura fiscale inserita nel Decreto Rilancio 2020 (che dovrà essere confermata in sede di converisone in legge) prevede che la nuova detrazione fiscale del 110% si applichi alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Riportiamo di seguito un resoconto di quelli che saranno gli interventi che potranno accedere al nuovo superbonus del 110%:

 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione.
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

Miglioramento sismico (Sisma Bonus)

 

L’attuale versione di Decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico (c.d. Sisma Bonus) nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con la detrazione ridotta al 90%.

Fotovoltaico

 

Nel caso si fruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico al 110%: chi può accedere al superbonus

 

Altro aspetto che chiarisce definitivamente il Decreto Legge n. 34/2020 è quello relativo ai soggetti che possono godere dei superbonus del 110%. In particolare, l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:

  • i condomini
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
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