Se ci fosse un governo che sapesse , nel deliberare provvedimenti , renderli esecutivi tutto sarebbe normale, purtroppo siamo in balìa di dpcm, decreti vari, annunci, commenti con i quali, quì, non si fa l’Italia.
Veniamo al dunque. Con circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. decreto rilancio manco fosse una partita a poker anche se forse un poco lo è, stabilisce con l’articolo 28 che ai soggetti esercenti attività d’impresa , arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetti un credito d’imposta nella misura del 60% della pigione relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 a condizione che i soggetti suddetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascun mese di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente che significa – 50% di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, -50% di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, – 50% di maggio 2019 rispetto a maggio 2019-.
Sono fatte salve le attività alberghiere o agrituristiche per le quali il credito d’imposta può essere fruito a prescindere dai ricavi registrati nei mesi di marzo, aprile, maggio 2019.
Si deve trattare di canoni relativi a contratti di locazione come identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e disciplinati dalla legge 392/78 e riguardano gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività commerciali o all’esercizio professionale di attività di lavoro autonomo.
Specifica poi la circolare che gli immobili oggetto di locazione , INDIPENDENTEMENTE DALLA CATEGORIA CATASTALE, devono essere destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico mentre per gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo viene riconosciuto il credito d’imposta al 50% se viene usato promiscuamente per lavoro e per abitazione e al 100% se viene usato solo ed esclusivamente per studio professionale.
Altra utile indicazione è quella per cui il credito d’imposta non può essere utilizzato se non si siano pagati i canoni dei famigerati mesi di marzo, aprile e maggio 2020-.
Tuttavia , se non si sono pagati i canoni e si volesse cedere il credito al locatore lo si può fare versando il 40% a saldo tenendo conto che i soggetti beneficiari per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione del reddito d’impresa (art. 109 del TUIR) devono conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.
Ma ancora una espressa previsione normativa sul tema è assente e sorge un punto di domanda : ma il conduttore come cede il suo credito al locatore ? domanda da un milione di dollari in quanto pur essendoci rivolti all’agenzia delle entrate nulla di esaustivo si è potuto sapere e come ci si può comportare se il conduttore non ha pagato e il locatore reclama giustamente il suo credito ?
Peraltro come menzionato nel comma 1 e 2, lettera b, dell’art. 122 del decreto rilancio il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione si può esercitare a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 dicembre 2021 ma ai sensi del comma 5 dello stesso art. 122 occorre che il direttore dell’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento definisca le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione dei crediti d’imposta. E ricordiamo che il cessionario , ossia il locatore, torna difficile pensare alla banca cui potrebbe in teoria essere ceduto il credito, può utilizzare il credito esclusivamente :
- Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, e cioè nel 2021,
- In compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLGS n. 241 del 9 luglio 1997-.
L’amministrazione potrà controllare sempre in capo al cedente l’esistenza dei presupposti per fruire del credito e il suo esatto utilizzo procedendo ad eventuale recupero in caso di mancanza sussistenza dei requisiti; in capo al cessionario potrà verificare l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione , ipotesi quest’ultima surreale perché sarebbe un reato stupido-.
Sicché con risoluzione n. 32/E sempre del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate indica il codice 6920 da utilizzare, ai sensi del comma 6 dell’art. 28 del decreto rilancio, da parte del conduttore per compensare il credito d’imposta a lui spettante nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione dell’art. 17 del DLGS 9 luglio 1997 n. 241 successivamente al pagamento dei canoni.
Ma il locatore che non è stato ancora pagato e che, a nostro giudizio, viene tenuto in conto appena sufficiente ad essere considerato possibile cessionario del credito e di un potenziale solo 40% a saldo come fa a farsi cedere il credito ? Lo dovrebbe stabilire, lo ripetiamo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che al momento non lo ha stabilito. Ma il locatore non è un istituto di beneficienza e come dovrebbe comportarsi ? Dicendo all’AE quando l’inquilino mi paga io ti pago le tasse corrispondenti ? sarebbe opportuno, sensato e soprattutto giusto ma non può farlo e allora noi associazioni suggeriamo di farsi versare il 40% delle pigioni di marzo, aprile e maggio 2020 dai propri inquilini unitamente ad una DICHIARAZIONE firmata e timbrata dal proprio commercialista che asseveri la corretta sussistenza dei requisiti in capo al cedente del giusto credito d’imposta a lui spettante. La dichiarazione controfirmata dall’inquilino sarà consegnata al locatore che la conserverà in attesa di eventuali prossime decisioni e indicazioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate e che solo in tale occasione divenendo fruitore del credito d’imposta del suo inquilino potrà compensarselo e rilasciare la desiderata quietanza da parte del conduttore che vorrà attendere anch’esso per potersela dedurre.
Domenico Cuccio, presidente onorario UPPI area metropolitana di Reggio Calabria.