Per gli interventi ecobonus ordinari, anche in presenza dell’esonero dall’obbligo di asseverazione tecnica, è comunque necessario verificare che la spesa sostenuta (al netto di Iva, eventuali prestazioni professionali, opere di installazione e manodopera) rispetti il limite imposto dai costi massimi specifici di cui all’allegato A del decreto Mite del 14 febbraio scorso. Ciò, ovviamente, per gli interventi caratterizzati dalla presentazione della richiesta del titolo edilizio a decorrere da oggi.
È la Faq n. 6 del ministero della Transizione ecologica a fornire questa precisazione.
L’ambito applicativo dei nuovi parametri viene, invece, tracciato dalla Faq n. 1, che distingue tra due tipologie di interventi:
1 i bonus “minori” citati dal comma 2 dell’articolo 121 del decreto Rilancio (sempre limitati a quelli riguardanti il risparmio energetico, e, quindi, in caso di bonus facciate solo con incidenza dal punto di vista termico);
2 gli interventi di super-ecobonus.
Per la prima tipologia, l’asseverazione delle spese è richiesta solo in caso di opzione per la cessione dei beni e lo sconto in fattura, con l’eccezione (introdotta dalla legge di Bilancio 2022) dei lavori in edilizia libera o di importo complessivamente non superiore a 10mila euro (bonus facciate sempre escluso, ossia non ammesso ad alcuna deroga).
Tuttavia, la Faq afferma che tutti gli interventi ecobonus, anche laddove fruiscano della deroga all’asseverazione di congruità dei costi, incontrano un doppio limite alla detrazione (compreso il caso di utilizzo in dichiarazione): da un lato, ovviamente, i massimali di spesa dettati dal legislatore per ogni tipologia di intervento (con l’eccezione del bonus facciate) e, dall’altro, la spesa massima ammissibile calcolata «sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I al Dm requisiti tecnici» (Faq n. 1).
Quindi anche per un intervento ecobonus realizzato in edilizia libera o di importo complessivamente non superiore a 10mila euro, in assenza di asseverazione è comunque necessario verificare il rispetto del massimale di spesa previsto nell’allegato A al decreto Mite del 14 febbraio, tenendo fuori da questa verifica l’Iva, le spese professionali e le opere di installazione e manodopera così come qualificate nelle Faq. Se nella risposta si legge che per tale verifica non è necessaria «l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato», riteniamo che il contribuente preferirà essere assistito, visto che il risultato incide sull’importo detraibile o cedibile.
Per quanto riguarda, invece, gli interventi super-ecobonus, la Faq ricorda che l’asseverazione di congruità è sempre richiesta, anche quando il contribuente sceglie la detrazione in dichiarazione del bonus.
Quotidiano del Condominio