Il provvedimento di riclassamento delle microzone comunali deve essere motivato in maniera rigorosa in modo da far conoscere al contribuente le concrete ragioni alla base del provvedimento. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 565/2022 depositata in segreteria il 9 febbraio scorso.
Si conferma, quindi, la necessità di motivare in maniera rigorosa ogni accertamento dell’amministrazione, sia pure eseguito su microzone di appartenenza dove, in base all’articolo 1, dpr n.138/1998, il valore di mercato gioca un ruolo di rilievo.
La vertenza riguarda un avviso di accertamento catastale con cui, in applicazione del menzionato articolo 1, l’agenzia del territorio aveva rideterminato il classamento con conseguente rendita catastale di diversi immobili in zone di prestigio ubicati nella microzona 8 (zona Monti) del comune di Roma. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso per carenza di motivazione.
Il collegio regionale, sull’insegnamento della Cassazione (ordinanza n.30060) ha stabilito che ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare; quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive e anche il livello di piano.
L’accertamento catastale che faccia riferimento esclusivamente al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale della microzona considerata non può ritenersi congruamente motivato.
Anche la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249/2017 ha affermato che «la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona; e proprio in considerazione del carattere «diffuso» dell’operazione, questo stesso riclassamento deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
Da considerare infine che, secondo quanto ricordato dai giudici regionali nella sentenza, la motivazione degli atti di riclassamento non può essere integrata nel giudizio di impugnazione e non può avere motivazioni standardizzate.
Benito Fuoco
(…) Ad avviso del collegio l’appello è infondato e quindi deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che R. e P. spa ha impugnato l’avviso catastale indicato in epigrafe con il quale è stato modificato il classamento della unità immobiliare a destinazione autorimessa (…).
Il classamento era stato modificato dalla originaria categoria C/6 classe 2 con rendita di euro 3.317,82; a quella di categoria C/6 classe 9, con rendita di euro 9.644,83.
Il giudice di primo grado ha accolto il motivo di ricorso relativo alla illegittimità dell’atto per assoluta carenza di motivazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’ufficio lamentando la violazione e falsa applicazione di legge.
Il collegio non ignora che la vicenda del riclassamento operato sulla base del disposto dell’art. 1 del dpr 138 del 1998 è stata oggetto di una lunga e complessa disputa giurisprudenziale circa l’obbligo della motivazione che, secondo un primo orientamento poteva fare riferimento a una motivazione «massiva» sulla base delle microzone individuate con delibera del 2001 del comune di Roma Capitale, mentre per un secondo orientamento era necessario un obbligo motivazionale più stringente che facesse riferimento alla singola unità immobiliare.
Dopo un ampio dibattito che ha coinvolto le Commissioni tributarie, la Corte di cassazione e financo la Corte Costituzionale, è prevalso il secondo orientamento della motivazione individualizzante.
Da ultimo il 26 ottobre 2021 è intervenuta la ordinanza 30060 della Corte di cassazione che ha ribadito che il provvedimento di riclassamento deve essere motivato in modo rigoroso in ordine agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto la emanazione.
La Cassazione ha anche precedentemente stabilito che la motivazione degli atti di riclassamento non può essere integrata in giudizio di impugnazione e non può avere motivazioni standardizzate. Nel caso di specie l’Ufficio ha modificato il classamento dell’immobile in questione con il mero riferimento ai parametri delle microzone senza aggiungere alcun elemento concreto, neppure per contrastare le conclusioni di una perizia giurata di parte. Conseguentemente l’appello deve essere rigettato. (…).
Fonte: italiaoggi