Bonus edilizi con Ccnl in chiaro

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Decadenza dai bonus edilizi se, per i lavori avviati successivamente allo scorso 27 maggio, non è indicato nell’atto di affidamento dei lavori (e nelle relative fatture) il contratto collettivo nazionale edile applicato. La soglia, fissata in 70 mila euro, fa da spartiacque per determinare quando si inneschi o meno l’obbligo. Chiarite inoltre le modalità per cui, a partire dallo scorso primo di maggio, le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario potranno effettuare una cessione dei propri crediti anche a favore di clienti professionali privati: non sarà necessario preventivamente «esaurire» il numero di cessioni a favore dei soggetti «qualificati», ma se ne potrà anticipare la vendita a correntisti professionali non appena le stesse banche entreranno in possesso dei crediti. Questi, in pillole, i chiarimenti presenti nella circolare-guida 19/E diffusa dall’Agenzia delle entrate il 27 maggio scorso, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, Ucraina).

L’obbligo dell’indicazione del Ccnl. L’Agenzia delle entrate, per la prima volta, fornisce chiarimenti rispetto all’indicazione dei contratti collettivi nazionali nell’ambito dell’affidamento dei lavori edili. Cominciamo innanzitutto con l’elencare quali sono i lavori oggetto di modifica. Trattasi di fatto della maggior parte dei lavori edili che generano bonus edilizi: dal superbonus al recupero del patrimonio edilizio, dagli interventi di efficienza energetica alle adozioni di misure antisismiche. Non vanno inoltre tralasciati il bonus facciate, il bonus mobili e il bonus verde oltreché l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda invece l’orizzonte temporale, la data che fa da spartiacque è quella del 27 maggio 2022. L’art. 23-bis del cosiddetto decreto Ucraina (il dl n. 21 del 21 marzo 2022, chiamato anche dl energia o anti-rincari, convertito nella legge n. 51/2022) ha, infatti, stabilito che i lavori edili avviati successivamente a tale data dovranno prevedere nell’atto di affidamento dei lavori, l’indicazione del contratto collettivo nazionale edile applicato qualora l’importo delle opere risulti superiore a 70 mila euro. Il primo chiarimento giunge rispetto alla soglia: seppur vero che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili, l’importo andrà verificato nella totalità delle opere in senso ampio e non solo specificatamente ai lavori edilizi. L’onere di richiedere l’inserimento di tale specifica è del committente dei lavori in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento fiscale del beneficio previsto.

Si stabilisce inoltre che il contratto collettivo applicato dovrà essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. La non indicazione in questo caso, è bene chiarirlo, non comporta il mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscale purché la stessa sia presente nell’atto di affidamento. In tale scenario il contribuente, al fine di sanare l’irregolarità, dovrà comunque munirsi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa nella quale la stessa attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura in questione.

Veniamo ora ai soggetti chiamati al rispetto del suddetto obbligo: oltre alle imprese edili, tale obbligazione andrà rispettata anche dai general contractor sia nel caso di lavori diretti che nel caso di quelli in sub-appalto. In tale ultimo caso, nei contratti di affidamento stipulati tra committente e general contractor (o tra committente e impresa edile), andranno indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili. Tale informazione, andrà poi confermata nei successivi contratti (e fatture) stipulati tra GC (o impresa) e subappaltatori. I soggetti interessati dalla disciplina sono unicamente le imprese edili che di fatto si avvalgono di lavoratori dipendenti. La circolare chiarisce, infatti, come siano esclusi da tale obbligazione, sia gli imprenditori individuali senza l’impiego di dipendenti (seppur si avvalgano di collaboratori familiari) che le stesse società che prestino la propria opera unicamente mediante l’attività dei propri soci. Ciò non toglie, a prescindere, la richiesta da parte del committente all’impresa affidataria, dell’attestazione della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (cosiddetto Durc di congruità).

Nella cessione crediti entrano in gioco i privati. La disciplina della cessione crediti, negli ultimi mesi, è stata oggetto di continui cambiamenti che hanno acuito la problematica dei crediti fiscali incagliati. Il decreto Frodi (il dl n. 13/22, confluito nel decreto Sostegni-ter e convertito nella legge n. 25/2022), prima, il decreto Energia (il dl n. 17/2022, convertito dalla l. 34/22) e il decreto Aiuti (il dl 50/2022, pubblicato sulla G.U. n.114 del 17/05/2022), poi, hanno infatti contribuito a rendere complicatissimo il rebus sulle modalità di cessione crediti. In definitiva, allo stato attuale, la disciplinata a oggi vigente dell’art. 121 del dl 34/2020 prevede una prima cessione libera (sia da parte del committente che abbia sostenuto le spese che da parte del fornitore che abbia applicato sconto in fattura) e due successive cessioni solo a favore dei cosiddetti «soggetti vigilati». Ora, a partire dal primo di maggio, le cessioni di fatto possono arrivare sino a quattro in quanto le banche e le società appartenenti a gruppi bancari potranno effettuarne una ulteriore (al di fuori del perimetro dei soggetti vigilati) nei confronti dei clienti professionali privati con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente. La precisazione prevista dalla circolare 19/E è che tale cessione non dovrà necessariamente essere effettuata in coda alle altre (per intenderci non dovrà essere necessariamente la quarta) ma, potrà avvenire anche in maniera anticipata non appena tali soggetti entreranno in possesso del credito. Rimane comunque fermo il divieto, per il correntista cessionario, di operare ulteriori successive cessioni.

Fonte: italiaoggi

 

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