Consumi anomali in bolletta: cosa fare se dipende da perdite delle tubature o da guasto del contatore?
Potrebbe succedere che la bolletta dell’acqua condominiale, ripartita dall’amministratore tra i vari condomini, presenti consumi eccessivi rispetto ai mesi precedenti, tanto da far sospettare perdite nelle tubature o usi illegittimi da parte di terzi. Dinanzi a tali situazioni, come fare a contestare la fattura e non pagare l’eccedenza?
La giurisprudenza, compresa la stessa Cassazione, si è trovata più volte a giudicare casi di consumo eccessivo di acqua in condominio al fine di stabilire come debba essere ripartito il cosiddetto “onere della prova” tra le parti in giudizio. In buona sostanza, il problema che si pone è il seguente: spetta all’ente erogatore dimostrare che non ci sono errori nelle bollette o al condominio fornire la prova di eventuali guasti al funzionamento dei contatori o perdite negli impianti?
Partiamo da un dato di fatto: per l’utente sarebbe estremamente complicato ricercare rotture nelle tubature, ciò richiederebbe scavi, periti e anche una buona dose di fortuna. Dall’altro lato, però, questi è in grado di accorgersi tempestivamente, dalla lettura del contatore, se qualcosa non quadra, facendolo così presente alla società erogatrice in modo da intervenire prima che il debito raggiunga cifre stratosferiche.
Dunque, per stabilire cosa fare in caso di consumo eccessivo di acqua in condominio è necessario trovare il punto di equilibrio tra le due opposte posizioni e richiedere ad entrambe le parti un comportamento secondo “buona fede”. E di certo la Cassazione è stata salomonica nel definire come comportarsi in caso di consumi anomali idrici. Vediamo dunque qual è l’orientamento della giurisprudenza.
Indice
1 Valore della bolletta dell’acqua
2 Che succede se ci sono consumi anomali di acqua?
3 Bisogna pagare l’acqua se ci sono perdite nelle tubature?
4 Bollette acqua eccessive: le pronunce della giurisprudenza
4.1 Consumi anomali non segnalati alla cliente, l’invio di una fattura commerciale non esclude la responsabilità del fornitore
4.2 Somministrazione idrica: contestazione dei consumi e riparto dell’onere probatorio
4.3 Opposizione all’ingiunzione fiscale per l’acqua e rottura dei tubi idrici
4.4 Non vanno pagate le bollette superiori alla media del periodo precedente
4.5 Contratto di somministrazione idrica e addebito di consumo anomalo
Valore della bolletta dell’acqua
La bolletta dell’acqua, al pari di quella di tutte le altre utenze, non è certo un atto pubblico che fa piena fede come potrebbe esserlo il verbale di un agente della polizia. Ma di certo assume valore legale in forza del fatto che, con il contratto di fornitura, l’utente si impegna ad accettarne il contenuto.
Questo non significa che non ci si possa opporre a fatture eccessive, ma che, per farlo, è necessario fornire la prova – nei limiti di quelle che sono le proprie capacità – dell’irregolare fatturazione. Prova che potrebbe essere fornita anche tramite indizi (ossia “presunzioni”): è ciò che, ad esempio, succede quando una casa ad uso estivo segni consumi smodati nei mesi invernali.
Che succede se ci sono consumi anomali di acqua?
L’indirizzo della Cassazione, in presenza di consumi anomali, si può riassumere nel seguente modo.
Da un lato l’utente è tenuto ad adottare un comportamento diligente, verificando periodicamente l’impianto e il contatore, anche attraverso la cosiddetta “autovettura”, in modo da informare tempestivamente la società fornitrice e consentirle di attivarsi per evitare eventuali aggravamenti del danno [1].
Dall’altro lato, però, in caso di contestazione dei consumi, occorre stabilire la causa dell’eccedenza sospetta. Bisogna quindi verificare se il rilevamento di consumi anomali dipende da:
difetto del contatore;
errore di lettura o di trascrizione del contatore;
perdita occulta nell’impianto idrico.
Pertanto, in caso di contestazione di consumi anomali, grava sulla società fornitrice l’onere di provare che il contatore sia funzionante, mentre l’utente (nel nostro caso il condominio) deve dimostrare che l’eccessivo consumo sia dovuto a fattori che non dipendono da lui e dalla sua possibilità di controllo: fattori quindi che non avrebbe potuto evitare. All’utente spetta solo effettuare un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi [2]. Fatto ciò, però, egli non è responsabile di eventuali rotture delle tubature.
Ragion per cui, se il contatore funziona correttamente e non c’è stato alcun difetto di lettura o di trascrizione, vien da sé che la causa della bolletta elevata sono le perdite occulte. E in tal caso la responsabilità grava sulla società fornitrice che non potrà più pretendere il pagamento della bolletta.
Peraltro, ha più volte chiarito la giurisprudenza, l’ente erogatore deve comunicare immediatamente al proprio cliente il rilevamento di consumi anomali in modo che questi possa prontamente attivarsi per ridurre il danno; e ciò indipendentemente dal fatto che, come abbiamo detto sopra, l’utente sia comunque tenuto a una diligente osservazione dei contatori.
Bisogna pagare l’acqua se ci sono perdite nelle tubature?
Come chiarito dal tribunale di Taranto [3], le bollette eccessive dell’acqua causate da perdite occulte nelle tubazioni e negli impianti interni di riscaldamento del condominio, determinate dal mancato controllo dell’ente dell’acquedotto, nonché l’omesso rilevamento e/o comunicazione dei consumi anomali al condominio, non vanno pagate se sono superiori alla media dei consumi relativi al periodo in cui i rilevamenti avvenivano con regolarità.
Bollette acqua eccessive: le pronunce della giurisprudenza
Consumi anomali non segnalati alla cliente, l’invio di una fattura commerciale non esclude la responsabilità del fornitore
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell’impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l’utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell’impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l’aggravamento del danno.
Il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta.
Cassazione civile sez. III, 15/09/2021, n.24904
Somministrazione idrica: contestazione dei consumi e riparto dell’onere probatorio
Con riferimento al contratto di somministrazione idrica, in caso di contestazione dei consumi, occorre stabilire la causa della sospetta eccedenza, verificando cioè se il rilevamento di consumi anomali dipenda da vizio del contatore, o da errore di lettura o di trascrizione, ovvero da perdita occulta nell’impianto idrico, e quindi, se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o all’utente, dovendo trovare sul punto applicazione il normale criterio di ripartizione dell’onere della prova. Pertanto, in caso di contestazione, grava sul fornitore l’onere di provare che il contatore sia funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Tribunale Grosseto, 19/07/2019, n.559
Opposizione all’ingiunzione fiscale per l’acqua e rottura dei tubi idrici
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento di canoni idrici per il consumo anomalo di acqua a causa della rottura dei tubi dell’ente erogatore, quest’ultimo ha l’onere di provare che le somme richieste riguardano consumi effettivi del consumatore e non già perdite d’acqua riconducibili a difetti degli obblighi di manutenzione sui propri impianti esterni.
Tribunale Perugia sez. I, 21/02/2013, n.244
Non vanno pagate le bollette superiori alla media del periodo precedente
Le eccedenze di acqua causate da perdite nelle tubazioni e negli impianti interni di riscaldamento del condominio, su cui si è accertato il mancato controllo dell’ente acquedotto, nonché l’omesso rilevamento e/o comunicazione dei consumi anomali al condominio, non devono essere corrisposte all’ente se superiori alla media dei consumi relativi al periodo in cui i rilevamenti avvenivano con regolarità, ove di tali eccedenze il condominio non abbia usufruito.
Tribunale , Taranto , 22/03/2007 , n. 1117
Contratto di somministrazione idrica e addebito di consumo anomalo
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell’ipotesi in cui l’utente lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.
Tribunale Nuoro sez. II, 11/07/2020, n.222
Fonte: laleggepertutti