L’imposta di registro agevolata di 200 euro prevista dal decreto “Crescita” presuppone che la società acquirente entro dieci anni demolisca e ricostruisca l’edificio o lo ristrutturi, con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”
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L’impresa di costruzioni che dopo aver acquistato un fabbricato usufruendo del regime previsto dal decreto “Crescita” rivende l’immobile senza aver effettuato gli interventi richiesti per usufruire della tassazione ridotta, perde l’agevolazione e dovrà versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale ordinarie insieme a una sanzione pari al 30% dei tributi.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 234/E del 6 giugno.
Il quesito è di una società che ha acquistato un immobile il 4 marzo 2020 beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 7 del decreto “Crescita” e, quindi, delle imposte di registro, ipotecaria e castale nella misura fissa pari a 200 euro ciascuna.
Il regime, in vigore fino al 31 dicembre 2021, è a favore delle imprese di costruzione e ristrutturazione che una volta acquistato un intero fabbricato, entro i successivi dieci anni provvedano a demolirlo e a ricostruirlo, oppure a effettuare interventi di ristrutturazione edilizia di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo. In entrambi i casi, le opere devono essere realizzate conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”. L’immobile deve essere poi rivenduto per almeno il 75% del volume del nuovo edificio.
Il venir meno di una delle suddette condizioni fa decadere l’agevolazione con conseguente recupero delle imposte a tassazione ordinaria.
È quanto accaduto all’istante. La società, infatti, sta per rivendere l’immobile e dovrà, quindi, provvedere a riversare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. Chiede tuttavia se, considerata l’autodenuncia resa all’amministrazione finanziaria, potrà evitare le sanzioni dovute per il mancato rispetto delle condizioni previste dall’agevolazione e se, in caso di risposta negativa, potrà usufruire del ravvedimento operoso.
L’Agenzia ritiene di no. La rivendita dell’intero fabbricato prima dei dieci anni fissati dalla norma senza che siano state effettuate le opere di valorizzazione necessarie per la tassazione in misura fissa integra una ipotesi di decadenza dall’agevolazione, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, e il pagamento di una sanzione pari al 30% degli stessi tributi.
Quotidiano Del Condominio