Dallo scorso 28 febbraio non è più necessario il passaggio in tribunale. Introdotta la competenza del professionista incaricato del contratto Angelo Busani.
Notai e giudici in “concorrenza” per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la stipula di atti che concernono beni ereditari o che interessano minori e altre persone destinatarie di misure di protezione: l’emancipato, l’interdetto, l’inabilitato, il beneficiario di amministrazione di sostegno.
La novità è stata introdotta dall’articolo 21 del decreto legislativo 149/2022, che ha attuato la riforma del processo civile, ed è operativa da martedì scorso, 28 febbraio, a seguito dell’anticipazione, disposta dall’articolo 1, comma 380, della legge di Bilancio per il 2023 (legge 197/2022), rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Il tema è stato approfondito dal Consiglio nazionale del Notariato in uno studio approvato il 13 febbraio scorso.
La competenza notarile
Per il rilascio dell’autorizzazione è competente il notaio (senza limitazioni territoriali) incaricato di stipulare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che necessitino di una previa autorizzazione per il fatto che:
oggetto dell’atto è un bene facente parte di una eredità;
oppure vi interviene un minore o un’altra persona destinataria di misura di protezione.
Si pensi, ad esempio, all’autorizzazione richiesta a un notaio di Pavia per la vendita di una casa che si trova a Pescara proveniente dall’eredità di un defunto residente a Roma disposta a vantaggio di un minorenne la cui famiglia abita a Cremona.
Al posto del giudice tutelare
Il notaio può ora rilasciare, in concorrenza con il giudice tutelare, le autorizzazioni occorrenti per gli atti di straordinaria amministrazione (vendite, permute, donazioni, mutui, eccetera) compiuti dal minorenne soggetto a potestà genitoriale (articolo 320 del Codice civile), dal minorenne emancipato (articolo 394), dal minorenne sottoposto a tutela (articolo 374), dall’interdetto e dall’inabilitato (articolo 424), dal soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno (articoli 405 e 411).
Inoltre, il notaio è competente ad autorizzare la nomina e la successiva operatività dei curatori speciali di cui agli articoli 320 e 321 del Codice civile rispettivamente per il caso di conflitto di interessi e di impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minorenne: si pensi al genitore vedovo che intende donare una somma al figlio minorenne.
Al posto del tribunale
Il notaio può autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione:
del chiamato all’eredità, da compiere per ragioni di urgenza (articolo 460 del Codice civile), come, ad esempio, la compravendita di un immobile che il defunto aveva promesso in vendita con un contratto preliminare;
dell’erede che ha accettato l’eredità con il beneficio di inventario (articolo 493), come, ad esempio, la vendita occorrente per ricavare denaro al fine di pagare i creditori del defunto;
del curatore dell’eredità giacente (articolo 531), come, ad esempio, l’accettazione di un’eredità lasciata al defunto;
dell’esecutore testamentario (articolo 703), come, ad esempio, la divisione disposta nel testamento.
Il reimpiego del ricavato
Al notaio è attribuito il potere/dovere di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo che sia riscosso, in dipendenza dell’atto autorizzato, da persone soggette a una misura di protezione: ad esempio, l’investimento del denaro ricavato da una vendita. Inoltre, il notaio può ora autorizzare il prelievo, dal conto di tali persone, delle somme occorrenti per pagare un acquisto: si pensi all’impiego del denaro derivante da un’eredità o da una donazione per l’acquisto di una casa.
L’esecutività
Il notaio, a differenza del giudice, non può conferire esecutività alla propria autorizzazione. Essa consegue decorsi 20 giorni, se non è proposto reclamo, dalla data in cui il notaio abbia effettuato le dovute comunicazioni conseguenti al rilascio della sua autorizzazione: al soggetto che ha richiesto l’autorizzazione, alla cancelleria del giudice che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.
Il reclamo
Contro l’autorizzazione notarile può essere proposta impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del Codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale: così, quando il notaio agisce in sostituzione del giudice tutelare, il ricorso si presenta al tribunale in camera di consiglio; quando il notaio ha sostituito il tribunale, si deve ricorrere alla camera di consiglio della corte d’appello.
La revoca
Dato che i provvedimenti di giurisdizione volontaria sono emanati rebus sic stantibus, la legge concede al giudice tutelare (e non al notaio) il potere di revoca in qualsiasi tempo, sia per ragioni di legittimità che per ragioni di merito (e cioè tanto a causa di situazioni sopravvenute, quanto a causa di una diversa valutazione della medesima situazione sulla quale il notaio ha provveduto).
Quando il notaio non è competente
Dalla competenza notarile la legge sottrae le autorizzazioni occorrenti:
per la continuazione di un’impresa commerciale da parte di un soggetto destinatario di una misura di protezione (ad esempio, per il minore che abbia ereditato l’azienda paterna);
per attività diverse da quelle per cui si debba stipulare un atto notarile (si pensi all’autorizzazione ai genitori per dare in locazione un appartamento del figlio minore, a meno che la locazione sia stipulata con atto notarile);
a soggetti diversi da quelli destinatari di una misura di protezione (ad esempio, l’autorizzazione del tribunale per concedere ipoteca su beni vincolati in un fondo patrimoniale);
per promuovere giudizi o rinunciarvi, per transigere una controversia o comprometterla in arbitri.