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di Fulvio Pironti
La nozione unica di costruzione comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità e immobilizzazione al suolo. I regolamenti comunali, essendo norme secondarie non possono modificare la nozione codicistica in quanto il rinvio contenuto nell’articolo 873 Codice civile è limitato alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Lo precisa l’ordinanza della Cassazione 17561 pubblicata il 26 giugno 2024.
Il caso
Il proprietario di un immobile evoca in giudizio il confinante chiedendo la condanna alla rimozione del camino-barbecue posto a distanza illegale, cessazione delle immissioni fumose e rifusione dei danni. Il tribunale, pur respingendo la domanda volta alla demolizione o spostamento del manufatto, condanna il convenuto a porre in essere gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare che nelle giornate ventose il fumo del barbecue raggiunga l’abitazione dell’attore (ìndica l’innalzamento delle canne fumarie e/o la chiusura parziale degli spazi di uscita delle emissioni fumose).
La Corte territoriale rigetta l’impugnazione spiegata dalla attrice. Quest’ultima ricorre in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 873 Codice civile e Piano regolatore del Comune. Evidenzia che la pronuncia ha erroneamente valutato il fatto e applicato malamente la legge in quanto l’opera, saldamente ancorata e cementata al suolo, avrebbe dovuto essere allocata a distanza legale poiché rientra nel novero delle costruzioni.
La decisione
La Cassazione ritiene fondata la censura. La sentenza di appello reputa che il manufatto non integra una costruzione in base alla normativa edilizia locale poiché per la stessa non si considerano, ai fini delle distanze dai confini e dai distacchi fra gli edifici, le costruzioni accessorie (autorimesse, tettoie) di altezza non superiore a 2,40 metri (ricondotte nelle fattispecie esonerate).
I giudici di legittimità ricordano che la giurisprudenza da tempo afferma che in tema di distanze legali l’articolo 873 Codice civile esprime una nozione unica di costruzione consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva impiegata. Pertanto, ai regolamenti comunali, norme di carattere secondario, è precluso modificare la nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’articolo 873 Codice civile ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (fra le tante, Cassazione 23843/2018, n. 5753/2014, n. 23189/2012, n. 15972/2011).
L’unicità della nozione di costruzione
A quest’ultimo riguardo, i giudici di Piazza Cavour rafforzano la linea motiva riportandosi ad un significativo precedente (Cassazione 5163/2015) secondo il quale la nozione di costruzione, agli effetti dell’articolo 873 Codice civile, essendo unica non può subire deroghe, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, da parte delle norme secondarie in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte di tale disposto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una «distanza maggiore».
Basandosi sulla norma locale secondaria, la Corte di appello ha erroneamente escluso la natura di costruzione al barbecue. Ha omesso di verificare se il manufatto andava o meno ricompreso nel novero della «costruzione» richiamata dall’articolo 873 Codice civile. In definitiva, la Suprema corte ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte distrettuale.
Conclusioni
Il manufatto realizzato dal vicino è stato considerato costruzione soggetta alla normativa sulle distanze dal confine poiché, trattandosi di camino-barbecue in muratura, è stabilmente infisso al suolo. Ne consegue che il camino-barbecue del confinante, quando consti di un manufatto cementato al suolo, è assoggettato alla disciplina civilistica sulle distanze legali. Non rileva se il regolamento comunale fissa una distanza inferiore ai tre metri. Essendo fonte di rango inferiore rispetto alla disciplina civile codicistica non può derogarvi.
Fonte: NT+Condominio – Il sole 24 ore