
Le regole sulla fiscalizzazione abuso edilizio devono essere unitarie su tutto il territorio nazionale. Lo ha affermato la Corte Costituzionale, che con la sentenza 22/2025 ha bacchettato la Provincia autonoma di Bolzano per aver regolato in modo non conforme le conseguenze per gli interventi edilizi eseguiti senza permesso o in difformità da esso o, ancora, sulla base di un titolo abilitativo poi annullato.
Fiscalizzazione abuso edilizio, le regole della Provincia di Bolzano
Con la LP 1/2022, la Provincia Autonoma di Bolzano ha stabilito che se la rimozione degli abusi edilizi non è possibile per motivi tecnici o per il bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente svolte, l’autorità preposta alla vigilanza dispone la fiscalizzazione dell’abuso edilizio.
La sanzione pecuniaria varia in base alla gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione o, se questo non è determinabile, in base all’importo delle opere eseguite.
Se, al momento in cui viene applicata la sanzione, le opere eseguite in base al titolo annullato risultano conformi alle norme vigenti, la sanzione può essere ridotta.
Il pagamento della sanzione produce i medesimi effetti dell’accertamento di conformità.
Perché il Governo ha impugnato la norma sulla fiscalizzazione abuso edilizio
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la norma perché, prevedendo la fiscalizzazione dell’abuso edilizio anche per il “bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente svolte”, di fatto amplia le ipotesi in cui è possibile escludere il ripristino dello stato dei luoghi.
Sempre secondo il CdM, dato che il pagamento della sanzione produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria, la Provincia inserisce una ipotesi di sanatoria non prevista dal Testo Unico dell’edilizia.
Anche l’importo della sanzione, segnala il CdM, è meno severo perché commisurato al costo di costruzione, anziché al valore venale delle opere abusive.
Il CdM ha affermato che la Provincia autonoma di Bolzano è priva di potestà normativa in materia di regime sanzionatorio degli illeciti edilizi.
Il CdM ritiene infine che il trattamento sanzionatorio degli illeciti edilizi, in ragione della stretta compenetrazione tra valori ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale cui la relativa disciplina è connaturata, deve essere uniforme a livello nazionale.
Fiscalizzazione abuso edilizio con regole unitarie a livello nazionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza 22/2025, ha ricordato che in più occasioni la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la disciplina statale inerente ai titoli abilitativi, contenuta nel Testo Unico dell’edilizia, deve qualificarsi come espressione di norme fondamentali.
I giudici pensano che l’articolo 36 del Testo Unico edilizia, che regola l’accertamento di conformità per le opere realizzate senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, “mira ad assicurare sull’intero territorio nazionale l’uniformità dei requisiti e delle condizioni in base alle quali possono essere ricondotti a legittimità gli abusi edilizi”.
La Corte ha spiegato che l’uniformità delle regole sulla fiscalizzazione dell’abuso edilizio deve essere garantita in tutti i territori, anche in quelli in cui l’abusivismo edilizio rappresenta un fenomeno molto più contenuto rispetto ad altre realtà.
Secondo i giudici, anche l’articolo 38 del Testo Unico edilizia, che regola gli interventi eseguiti sulla base di un permesso annullato, ha natura di norma fondamentale.
I giudici hanno aggiunto che la fiscalizzazione dell’abuso edilizio è subordinata al ricorrere di determinate condizioni, che l’amministrazione deve puntualmente accertare, e il legislatore provinciale non può introdurre elementi valutativi ulteriori.
La Corte Costituzionale ha quindi giudicato illegittima la norma sulla fiscalizzazione degli abusi edilizi della Provincia di Bolzano.
Fonte: Edilportale.com