La confusione maggiore si riscontra nella applicazione dell’IMU sugli immobili dati in comodato d’uso da padre a figlio
In questi ultimi giorni si sta verificando una corsa alla richiesta delle agevolazioni consentite dal nuovo regolamento IMU e dalla delibera sulle relative aliquote. La confusione maggiore si riscontra nella applicazione dell’IMU sugli immobili dati in comodato d’uso da padre a figlio in quanto il regolamento, all’art. 18 bis, comma 2, lettera a, testualmente recita : “L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente in valore di € 250,00”, in ciò riprendendo quanto stabilito dal comma 707 della legge di stabilità n. 147/2013 (per il 2014) in cui viene consentito ai Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui. Ebbene, il Comune di Reggio ha deciso di consentire l’agevolazione del 6 per mille agli immobili in comodato, purchè registrato, limitatamente alla quota di rendita non eccedente € 250,00. Ciò significa che il calcolo debba prevedere il 6 per mille sino a concorrenza della rendita pari o inferiore ad € 250,00 e di applicare il 10,60 per mille sulla quota di rendita che eccede € 250,00. Altra questione riguarda il periodo in cui presentare l’istanza con la richiesta della agevolazione che, senza ombra di dubbio, deve pervenire all’ufficio tributi del ns Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU che, per norma nazionale, si presenta nell’anno successivo in cui si è goduto della agevolazione e pertanto chi ha diritto a chiedere l’applicazione del 6 per mille per l’anno 2015 dovrà presentare l’istanza dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.
Questo perché non è possibile prevedere nello stesso anno di godimento dell’agevolazione una eventuale risoluzione anticipata del comodato o del contratto di locazione. Infine, per quanto attiene ai contratti di locazione, è bene sapere, pena l’esclusione dall’agevolazione, che saranno tenuti in considerazione solo ed esclusivamente i contratti di locazione redatti su modello fac-simile a suo tempo presentato in allegato ai vari Accordi Territoriali del 1999, 2004, 2008 ed ultimo 2015 e che riportino la modalità di calcolo come richiesto dal comma 2 dell’art. 18 ter del nuovo regolamento dell’IMU il quale recita : condizioni essenziali per usufruire dell’aliquota agevolata sono : la titolarità di un contratto di locazione debitamente registrato ai sensi delle disposizioni di cui al 1° comma, da cui risulti, a pena di inapplicabilità dell’aliquota agevolata, il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione del canone convenzionale ed il riferimento all’Accordo territoriale che ne ha determinato i parametri. Tutto ciò premesso, l’Uppi, su“precisa e condivisa volontà della nostra amministrazione comunale, è disponibile ad offrire la propria competenza a titolo gratuito per quanti richiedano informazioni sulle modalità di richiesta delle agevolazioni”, scrive Domenico Cuccio, Presidente Onorario Uppi Reggio Calabria7 novembre 2015 14:10 | Danilo Loria– Da Strettoweb
SALVE, SONO PROPIETARIO DI UNA SECONDA CASA A REGGIO CALABRIA , VORREI USUFRUIRE DELL’ALIQUOTA IMU DEL 6% PER AFFITTO A CANONE CONCORDATO .POTREI AVERE IL FAC SIMILE DEL CONTRATTO PER ABITAZIONE A CANONE CONCORDATO CON CEDOLARE SECCA, PER STIPULARLO PER IL 2016? , DEVO FARE UNA DICHIRAZIONE ALLA REGES?
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.
GIUSEPPE LOPEZ
Preg.Mo
di seguito Le riporto il link da dove potrà estrapolare quanto richiesto:
http://www.reggiocal.it
Per la dichiarazione ai fini Imu La informo che deve essere presentata entro i sei mesi successivi al periodo di riferimento (anno 1 + 1)
Cordialmente.