La sola prospettazione dell’omesso versamento del tributo e dei dati catastali dell’immobile assoggettato non costituisce idonea motivazione dell’avviso di accertamento comunale emesso ai fini Imu in rivalutazione di quanto dichiarato e autoliquidato in primis dal contribuente stesso.
È quanto ha stabilito, accogliendo nel merito il ricorso di un contribuente, la Ctp di Nuoro con sentenza n. 72/2022 dello scorso 30 marzo.
Le ragioni del ricorso di parte erano, infatti, rivolte contro l’avviso di accertamento con cui il comune sardo di Macomer, in rettifica dell’Imu liquidata dal contribuente per gli anni 2014 e 2015, pretendeva maggiori importi su unità immobiliari che la parte riteneva costituissero mere pertinenze e non fabbricati abitabili.
Motivo centrale del ricorso era l’eccepito difetto di motivazione dell’atto che, proprio sotto tale suo requisito, si risolveva nell’affermare la sussistenza di pendenze Imu non assolte emergenti dalla banca dati comunale e nel rappresentare in via sintetica il prospetto degli immobili e locali assoggettati.
Per la ricorrente, invece, non solo tali dati non integravano una sufficiente motivazione dell’atto, ma le stesse unità tassate, precisava, costituivano solo delle pertinenze non abitabili in quanto prive di altezze utili.
A sostegno di ciò, dunque, accanto alla contestazione che quanto rappresentato dall’ufficio comunale non motivasse adeguatamente la pretesa, la contribuente depositava anche documentazione relativa a una perizia di stima con la quale si attestava proprio la mancanza delle condizioni di abitabilità di quei locali.
Ebbene, a fronte di tali precise contestazioni di parte, nulla forniva in riscontro l’ufficio del comune. Quest’ultimo, pertanto, non avrebbe dovuto motivare l’atto impositivo indicandovi unicamente un «omesso versamento per il fabbricato identificato catastalmente al foglio (…), mappale (…), subalterno (…) e categoria (…)».
Anche con l’inserimento di tali dati l’atto rimaneva sprovvisto di adeguata motivazione e i giudici, pertanto, non potevano che accogliere il ricorso, affermando di non esser stata in grado, la Ctp, a fronte delle valide contestazioni di parte, di apprezzare le ragioni effettive alla base della pretesa che potessero invece far trasparire l’erroneità dell’iniziale liquidazione del tributo operata da parte ricorrente.
Nicola Fuoco
(…) È fondata e assorbente la censura circa il difetto di motivazione dell’atto. La stessa si riduce all’affermazione che «da un controllo sui dati degli immobili posseduti secondo le risultanze delle denunce presentate, nonché dalle verifiche delle banche dati consultate, emerge che l’imposta dovuta risulta essere pari a euro…., come da prospetto seguente», seguita da un prospetto sintetico dei dati catastali di tre immobili. Da tale schema questa Commissione non è in grado di comprendere quali siano le ragioni che consentono di qualificare come erronea la liquidazione dell’imposta operata da parte ricorrente, ossia se vi sia una omessa dichiarazione o un errore di calcolo del dovuto. Non sana tale mancanza l’aggiunta, in fondo al paragrafo dedicato alla «motivazione dell’avviso», della specificazione «omesso versamento per il fabbricato identificato catastalmente al fg. (…) mapp. (…) sub (…) cat. (…)».
Nella tesi della ricorrente, l’omesso versamento è da ascrivere alla circostanza che il locale che l’amministrazione comunale pretende di tassare come abitazione è in realtà una pertinenza non abitabile, poiché priva delle altezze utili.
Tra la documentazione prodotta (non si considerano le fotografie, illeggibili) da parte ricorrente, vi è un estratto di perizia di stima, nella quale si attesta la mancanza delle condizioni di abitabilità, nonché la relazione tecnica unita alla richiesta di condono del 1985, nella quale si indica come abuso un bagno realizzato nel piano mansarda. La presenza di un bagno, però, non vale a trasformare il piano mansarda in una unità immobiliare autonomamente utilizzabile, che, se priva delle altezze, non potrebbe mai essere dichiarata abitabile ed essere autonomamente commerciabile. Il condono vale ad estinguere l’illecito, ma non a rendere il bene commerciabile in assenza della licenza di abitabilità (che è sempre rilasciata dal Comune).
La prova che non si tratti di una pertinenza dell’immobile sottostante, ma un immobile autonomo è proprio ciò che manca nell’azione accertativa dell’amministrazione: nella motivazione non è spiegato perché il sottotetto sia considerato come immobile autonomo e non come pertinenza. Né l’amministrazione ha fatto ricorso ad atti (quelli urbanistici / edilizi) disponibili nei suoi uffici per attestare il contrario.
In definitiva, questa Commissione non è in grado di comprendere, sulla base dell’atto di cui si lamenta il difetto di motivazione, la fondatezza o meno della pretesa dell’amministrazione, che non produce alcuna prova a conferma della correttezza del suo ragionamento trasfuso nell’avviso. (…)
Quotidiano Del Condominio