Bonus edilizi, dal 2023 obbligo di Soa per i lavori sopra 516mila euro

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Tra pochi giorni chi intraprende lavori agevolati con i bonus edilizi dovrà confrontarsi con un nuovo onere. Dal 1° gennaio 2023 entra infatti in vigore l’obbligo di qualificazione Soa per le imprese chiamate a lavorare nei cantieri incentivati.

L’obbligo riguarderà i lavori di importo superiore a 516mila euro ed è stato introdotto, a step successivi, con l’obiettivo di aumentare i controlli antifrode, facendo lavorare solo imprese considerate affidabili.
Bonus edilizi, Soa per lavori sopra i 516mila euro

Il Decreto “Ucraina” – “Taglia bollette” – “Energia” (DL21/2022) convertito nella Legge 51/2022) ha introdotto l’obbligo di qualificazione Soa per i lavori privati, di importo superiore a 516mila euro, incentivati con i bonus edilizi.

Si tratta di una restrizione pensata per arginare il fenomeno delle imprese improvvisate per cogliere le opportunità delle detrazioni fiscali.

Dal 1° gennaio 2023, le imprese devono:
– essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto;
– essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.

Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA.
Obbligo di Soa, a chi si applica

L’obbligo di qualificazione Soa si applicherà alle imprese che lavorano nei cantieri agevolati con il superbonus, l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e le agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

L’obbligo non si applicherà ai lavori in corso al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della Legge) e ai contratti stipulati prima di questa data.

Fonte:Edilportale.com

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