Abbattute alcune restrizioni sulla circolazione dei bonus edilizi. La cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi è ammessa, infatti, anche per la singola rata e gli istituti di credito possono cedere il credito acquisito a un proprio correntista cliente «professionale» anche senza attendere la quarta cessione. Obiettivo è sbloccare i crediti maturati dalle banche in relazione agli interventi edilizi che danno diritto a una delle numerose detrazioni previste dalla legge (superbonus compreso). Sono le principali novità che scaturiscono dall’approvazione del cosiddetto decreto Aiuti (il dl 50/22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio scorso), sul quale, tra l’altro, l’Amministrazione finanziaria ha emanato la circolare di chiarimento, la 19/E del 27 maggio scorso, che offre una guida aggiornata sulle agevolazioni in edilizia, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (decreti Sostegni ter, Milleproroghe, Energia, Aiuti, appunto, e Ucraina).
La questione della circolazione dei crediti derivanti dagli interventi edilizi è stata oggetto di numerosi provvedimenti normativi che progressivamente hanno portato a diverse restrizioni della circolazione degli stessi. La materia è disciplinata dall’art. 121 del dl n. 34/2020, secondo cui il contribuente beneficiario della detrazione può, in luogo della fruizione diretta in dichiarazione, optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate trasmettendo l’apposito modello (entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa). L’esercizio dell’opzione è sempre subordinato (anche per gli interventi che danno diritto alle detrazioni ordinarie) al rilascio dell’asseverazione del tecnico e al visto di conformità.
La stretta sulla libera circolazione dei crediti è stata inserita in sede di conversione in legge del decreto Energia (il dl n. 17/2022, convertito dalla l. 34/22) con il quale è stata prevista la possibilità, soltanto per le banche, di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame a un proprio correntista quando il credito è già stato oggetto delle tre cessioni già consentite (la prima «libera» e le due successive nell’ambito del sistema bancario, finanziario e assicurativo). In buona sostanza, mentre la prima cessione (quella da parte dell’impresa che ha concesso lo sconto in fattura e da parte del beneficiario della detrazione) può avvenire a favore di chiunque (anche soggetti esterni al mondo bancario), le due successive devono obbligatoriamente avvenire all’interno del sistema «bancario». Solamente la «quarta» cessione può avere come destinatario un soggetto esterno al mondo bancario, purché sia legato da un rapporto di conto corrente con la banca stessa. Tuttavia, tale sistema ha portato a una situazione in cui le banche si sono trovate in «pancia» crediti di rilevante entità che non potevano trovare sfogo all’esterno del sistema bancario se non in sede di quarta cessione. Tra l’altro, per espressa previsione normativa tale quarta ulteriore cessione riservata alle banche può essere posta in essere con riferimento ai crediti delle comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a decorrere dall’1 aprile 2022.
In questo scenario interviene l’art. 14 del decreto Aiuti, con il quale il dettato normativo relativo a tale ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche viene sostituito con una nuova previsione in base alla quale banche e società appartenenti a un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito a un proprio cliente professionale privato, correntista della banca stessa o della banca capogruppo, il quale non può procedere con ulteriori cessioni del credito acquisito. Rispetto alla precedente formulazione, l’art. 121 del decreto 34/2020 consente ora le seguenti operazioni:
– la cessione all’esterno del mondo bancario o assicurativo è concessa non solo alle banche ma anche alle società appartenenti a un gruppo bancario;
– la cessione dei crediti da bonus edilizi a soggetti privati esterni al sistema bancario è consentita a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere, in quanto non è più richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle tre cessioni;
– la cessione esterna al mondo bancario o assicurativo può avvenire solamente in favore di un correntista «qualificato».
In merito a tale ultimo aspetto, che certamente è il più delicato, si osserva che la norma richiede che il cessionario del credito sia un «cliente professionale privato» di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, dlgs n. 58/98. In merito, il regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato «un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume».
Sul punto, va ricordato che nell’ambito della clientela privata vi sono gli «investitori professionali di diritto», tra cui rientrano banche, assicurazioni, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione, le imprese di grandi dimensioni che presentano determinati parametri di bilancio e gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Ci sono poi gli «investitori professionali su richiesta» che possono anche essere persone fisiche, come si desume dalla circolare 29/E del 2014. Perché un cliente possa essere classificato come «investitore professionale su richiesta», la banca deve valutare se il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume assumendo come parametro i requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario.
Fonte: italiaoggi