Bonus facciate ok per i lavori avviati entro il 31 dicembre 2021. Dietrofront della Dre Campania sullo stato lavori al 31 dicembre 2021. L’Agenzia delle entrate campana ha ritirato, rettificando, l’interpello n. 914-1430/2021 del 7 dicembre anticipato da ItaliaOggi del 14/12/21 che non poche perplessità ha suscitato negli addetti ai lavori. Con la nuova risposta (n. 914-1549/2021) è stato chiarito che i condomini possono fruire della agevolazione per le spese complessivamente sostenute nel corrente anno in relazione ad interventi anche solo avviati e non anche ultimati al 31 dicembre 2021, sempre che a quest’ultima data risulti corrisposta all’impresa appaltatrice la quota di corrispettivo (10%) che residua al netto dello sconto in fattura, dunque indipendentemente dal completamento (o avanzamento) degli interventi medesimi. Una volta ottenuti l’asseverazione di congruità della spesa ed il visto di conformità, sarà possibile procedere alla comunicazione telematica dell’opzione per lo sconto in fattura entro il 16 marzo del 2022. In tal modo, abbandonando il riferimento al criterio “dell’ultimazione o avanzamento”, è definitivamente sancita la prevalenza di un “generale principio di cassa”.
Richiamando la risposta n. 46/2018, è ricordato come la sussistenza del presupposto dell’agevolazione, a prescindere dall’avvio e dalla conclusione dei lavori, sia ancorata al sostenimento della spesa a mezzo bonifico. Per gli oneri relativi a parti comuni dell’edificio, la data del pagamento cristallizza l’imputazione del bonus al periodo di imposta, a nulla rilevando che i condomini siano persone fisiche o giuridiche. Sotto un profilo procedimentale, gli obblighi introdotti dal DL antifrodi (n. 157/2021) per i bonus edilizi diversi dal “superbonus” (incluso il bonus facciate) terranno conto della riferita impostazione. La nuova attestazione di congruità della spesa deve riferirsi ad interventi che risultino “almeno iniziati”.
[FONTE: italiaoggi]