Lo ribadisce la risposta all’interpello (che si allega) n.216/2023 del 15/02/2023 della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate.
La risposta della Direzione Centrale si basa sul fatto che il nudo proprietario non ha la disponibilità del bene, che è in capo all’usufruttuario che ne “gode” i frutti e quindi anche i redditi derivanti dalla locazione. Ai fini fiscali, pertanto, al nudo proprietario proprietario, non è data la possibilità di optare per la cedolare secca, come prevede l’art.26 del TUIR 917/1986 «I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso».
Dal punto di vista civilistico, in proposito, l’ordinanza n. 18330 del 25 giugno 2021 nella quale la Corte di Cassazione afferma che «il titolare del diritto reale di nuda proprietà su un immobile che ne abbia la disponibilità di fatto, può concedere il bene in locazione, ed i canoni pattuiti concorrono alla quantificazione della sua base imponibile, secondo la previsione generale di cui gli artt.li 23 e poi 26, del D.P.R. n. 917 del 1986». In tal senso anche la Cassazione 27/12/2016 n.27021 ammette la possibilità per il nudo proprietario di locare l’immobile, ove ne abbia la materiale disponibilità.
Materia per alimentare il contenzioso ?