Comodato, rinnovo tacito gratuito

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Il comodato è un contratto di locazione, regolato dagli articoli 1803 – 1812 del codice civile, con il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodatario, un bene mobile o immobile affinché questa se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto.

Il comodato è essenzialmente, e si deve normalmente presumere, concesso gratuitamente.

Anche in ragione della gratuità del vincolo, colui che riceve il bene in comodato è obbligato a restituirlo senza indugi alla scadenza del termine convenuto mentre, nel caso in cui non sia stato convenuto alcun termine il comodatario è tenuto a restituirlo a fronte della semplice richiesta formulata dal comodante.

Su tali premesse si comprende con maggiore chiarezza che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986, i contratti di comodato di beni immobili sono soggetti alla sola imposta di registro nella misura fissa di € 200,00.

La registrazione di tali contratti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del richiamato D.P.R. n. 131/1986, deve avvenire entro venti giorni dalla loro stipula, indipendentemente dalla forma nella quale sono stati redatti (atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) e dall’eventuale inserimento al loro interno della formula di rinnovo tacito. Il contratto di comodato d’uso gratuito non è soggetto a tassa di rinnovo, e pertanto, una volta assolto il versamento dell’imposta all’atto di registrazione del contratto, oltre ai relativi oneri, non ne sono previsti altri.

Diversamente, per i contratti di locazione, in quanto onerosi, è previsto il pagamento di un’imposta di registro determinata nella misura percentuale pari al 2% del canone annuo da versare all’inizio di ciascun anno di locazione.

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7 Commenti

  1. Demetrio

    molto interessante

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  2. franco

    L’Agenzia delle Entrate,a proposito del rinnovo di un contratto di comodato gratuito con scadenza regolarmente registrato, mi dice che per il rinnovo e’ sufficiente che il comodante invii una raccomandata a.r. al comodatario indicando che il contratto si rinnova alle stesse condizioni. Per il rinnovo ,nonostante la scadenza prevista,non e’ dovuta alcuna tassa di registrazione.

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    1. uppirc (Autore Post)

      La lettera di comunicazione tra le parti, tramite raccomandata, del rinnovo del comodato non è necessaria.
      La “proroga” avviene tacitamente tra le parti, se non vi è nessuna comunicazione scritta che comporta la risoluzione contrattuale (ad esempio quando il comodante intende adibire l’immobile concesso in comodato, come abitazione principale ed anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, deve comunicare la propria volontà al comodatario entro i termini previsti).
      In entrambi i casi all’Agenzia delle Entrate non deve essere presentata né la proroga né la risoluzione del comodato.

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  3. Anna Paola

    per la prima volta mi capita di trovare una risposta chiara ed esaustiva

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  4. Giusy

    Se il comandatario vuole il rinnovo del contratto e il comandante no può quest’ultimo impossessarsi del bene occupandolo senza il consenso del comandatario

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    1. uppirc (Autore Post)

      Buongiorno,
      Il comodatario è obbligato per legge a riconsegnare l’immobile entro la scadenza pattuita tra le parti.
      Il comodatario non può usufruire del bene oltre la scadenza prestabilita se il comodante non vuole concedere una “proroga”.
      In questo caso è il comodatario che ha occupato l’immobile senza il consenso del comodante.

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  5. francesco

    Buonasera,
    il mio contratto di comodato ad uso gratuito è scaduto il 16 u.s., e alla fine dell’art. che tratta del periodo (anni 10) riporta la dicitura “ed è rinnovabile”.
    E’ quindi valido per altri 10 anni.
    Grazie

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