CONTRATTI DI LOCAZIONE A “CANONE CONCORDATO”: INTRODOTTE IMPORTANTI NOVITA’

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Nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 15 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto dei Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze che recepisce la Convenzione Nazionale che le associazioni della proprietà maggiormente rappresentative e le associazioni degli inquilini hanno sottoscritto il 25 ottobre 2016; conseguentemente la disciplina dei contratti di locazione a “canone concordato”, introdotti dalla legge 431/98, viene notevolmente aggiornata.
Una delle principali novità contenute nel decreto è che le Associazioni potranno attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione, anche al fine di ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali.

Gli accordi territoriali definiranno, quindi, le modalità di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Altra importante novità rispetto al passato è la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili sia nei Comuni dove sia stato sottoscritto un accordo territoriale (presupposto necessario per stipulare contratti “concordati”) ma anche a quelli sottoscritti negli altri Comuni privi di accordo.

Altre novità riguardano i contratti di natura transitoria, i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (gli accordi in questo caso possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi dei canoni per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali). Questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.

Per quanto riguarda i contratti di locazione per studenti universitari, nei Comuni sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea , quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti, in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere
sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio (è esclusa la categoria degli studenti “Erasmus” in quanto essi rimangono iscritti alla facoltà universitaria originaria).

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