Lavori di manutenzione straordinaria in condominio, ex articolo 1135 Codice civile. Qualora fossero stati accantonati fondi per la realizzazione poi mai avvenuta, il condòmino ha diritto alla restituzione delle somme elargite? Sì ma solo se può dimostrare che i lavori non sono davvero stati eseguiti. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 25 maggio 2022.
Il caso da cui si originava la controversia era un’azione per indebito oggettivo “sopravvenuto” da parte di un ex condomino, il quale affermava di avere pagato, prima della alienazione dell’immobile a terzi, un fondo speciale deliberato dall’assemblea per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, poi, a suo avviso, non utilizzato.La causa veniva istruita facendo seguito ad una consulenza tecnica d’ufficio, la quale riscontrava la presenza dei pagamenti indicati dall’ex proprietario, ma non rinveniva agli atti del processo alcuna prova documentale (verbale assembleari o comunicazione da parte dell’amministratore) in grado di confermare la revoca del fondo e la distribuzione delle somme in favore dei condòmini che avevano contribuito a corrisponderne l’entità. Il giudice siciliano, prima ancora di decidere la controversia, ha configurato giuridicamente la pretesa formulata da parte dell’attore, riconoscendo legittima l’applicazione della previsione di cui all’articolo 2033 del Codice, per il quale: «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, o, se era in buona fede, dal giorno della domanda».Questa norma, pur essendo formulata nelll’ipotesi del pagamento indebito, è stata ritenuta applicabile, per analogia, anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto, per essere venuta meno, in un momento successivo al pagamento, la cosiddetta causa debendi, il motivo per cui la somma era stata accantonata (Cassazione, Sezioni unite, 5624/2009, Tribunale di Bari, 591/2017).
Tuttavia è stato anche precisato in sentenza che chi agisce per la ripetizione di somme che assume avere indebitamente corrisposto, ha l’onere di provare l’inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo in forza del quale si era tenuti ad adempiere al pagamento. Nella fattispecie, chi agiva in giudizio, pur documentando la dazione economica, non era riuscito a dimostrare né la mancata realizzazione dei lavori a cui il fondo era funzionale, né tanto meno l’atto giuridico con cui l’assemblea disponeva lo storno delle somme in favore degli altri condòmini.
Di conseguenza, inevitabile, sulla reiezione della rispettiva domanda giudiziaria formulata.
Fonte: sole24h