Facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce

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In tema di condominio, ai sensi dell’art. 1102, comma 1, del Codice Civile, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.
L’apertura di finestre, ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune, rientra nei poteri spettanti ai condomini ai sensi dell’art. 1102 del Codice civile, tenuto conto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva.
In considerazione della peculiarità del condominio, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di unità immobiliari che insistono nel medesimo fabbricato, i diritti e gli obblighi dei partecipanti vanno necessariamente determinati alla luce della disciplina dettata dall’ art. 1102 del Codice civile: qualora il condomino abbia utilizzato i beni comuni nell’ambito dei poteri e dei limiti stabiliti dalla norma sopra richiamata, l’esercizio legittimo dei diritti spettanti al condomino “iure proprietatis” esclude che possano invocarsi le violazioni delle norme dettate in materia di distanze fra proprietà confinanti.

Cassazione civile, sez. II, Sentenza n. 14652 dell’11 giugno 2013

Quotidiano Del Condominio

 

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