Dilazioni di pagamento fino a dieci anni e decadenza dai benefici della rateazione solo al mancato pagamento dell’ottava rata, anche non consecutiva, del piano originario concesso. Espropriazione immobiliare possibile solo su immobili che non costituiscano abitazione principale del debitore e per debiti a ruolo pari o superiori ai 120 mila euro.
Estese anche alle società di capitali e agli enti collettivi nei quali il capitale supera il fattore lavoro le limitazioni alla pignorabilità dei beni già presenti nel codice di procedure civile.
Sono, in estrema sintesi, le principali novità in materia di riscossione contenute nel cosiddetto decreto Fare, presentato sabato in conferenza stampa dal presidente del consiglio Enrico Letta. Rispetto alla versione iniziale, i lavori in sede di consiglio dei ministri hanno finito per aumentare ulteriormente le tutele a favore dei contribuenti alle prese con i concessionari della riscossione.
Tra le prime misure oggetto di tale dilatazione il numero delle rate non pagate a seguito delle quali il debitore perde il beneficio della dilazione. La versione definitiva del decreto legge individua in otto, anche non consecutive, le mensilità insolute che fanno decadere il piano di dilazione invece delle cinque rate indicate nella bozza di decreto in entrata (si veda ItaliaOggi del 15 giugno scorso). Ciò significa che anche in presenza di rate non pagate all’interno dell’originario piano di dilazione il contribuente continuerà a beneficiare dei vantaggi della rateazione purché rimanga entro il limite delle sette mensilità insolute. Ovviamente le rate non pagate saranno oggetto di riscossione in coda al piano di rateazione stesso con l’aggiunta degli interessi moratori.
Ma a dilatarsi non è solo il numero delle mensilità insolute che fanno decadere dal piano di dilazione, ma anche la durata del piano stesso. Secondo le disposizioni contenute nel decreto legge, infatti, la durata massima dei piani di dilazione salirà dalle attuali 72 rate mensili a 120 rate. Tale ampliamento della durata dei piani di dilazione, che potrà riguardare sia la prima concessione sia le eventuali proroghe della stessa, verrà concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente, non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario.
In sostanza grazie alla modifica sopra descritta i prossimi piani dilazione concessi da Equitalia o le proroghe di piani già in atto, potranno estendersi su di un orizzonte temporale di dieci anni rispetto ai sei previsti fino a oggi. Si tratta di norme che consentono di tirare il fiato ai contribuenti in difficoltà che non riescono ad adempiere puntualmente al pagamento delle imposte iscritte a ruolo. L’ampliamento fino a dieci anni dell’orizzonte temporale delle dilazioni che possono essere concesse farà sì che le singole rate del piano siano di ammontare minore e quindi più facilmente rispettabili. Allo stesso tempo la possibilità per il debitore di incappare nella decadenza dai benefici della dilazione sarà meno rigorosa, scattando solo al mancato pagamento della ottava rata mensile nell’arco dell’intero periodo di rateazione.
Confermata invece, rispetto alla bozza del decreto, buona parte delle misure relative alle espropriazioni immobiliari. Se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, questo non potrà mai essere pignorato, a meno che non sia un immobile di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili invece il pignoramento esattoriale potrà scattare solo in presenza di un valore minimo del debito che è stato innalzato da 20 mila a 120 mila euro.
Si tratta, anche in questo caso, di norme che limitano notevolmente la possibilità per i debitori di subire una espropriazione immobiliare da parte del concessionario della riscossione. La prima casa viene, infatti, tutelata sempre e comunque perché non potrà mai formare oggetto di pignoramento, salvo che non sia qualificata come immobile di lusso. Per gli altri beni immobili, diversi dall’abitazione, invece, il pignoramento esattoriale potrà scattare soltanto se il debito a ruolo è pari o superiore a 120 mila euro.
Il decreto legge interviene anche sui tempi dell’espropriazione immobiliare. L’esecuzione dell’esproprio, si legge nel comunicato stampa, può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in passato erano sufficienti solo 4 mesi.
Confermato invece l’intervento in materia di pignorabilità dei beni mobili strumentali per l’esercizio di imprese arti e professioni. Grazie alle norme contenute nel decreto legge, infatti, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali vengono ora estesi anche alle società di capitale e più in generale alle società dove il fattore capitale prevalga sul fattore lavoro.
Fonte: Italia Oggi