Il recesso anticipato dal contratto da parte del conduttore comporta, a carico delle parti, l’obbligo di versamento della tassa di registro, per la risoluzione anticipata. L’articolo 17, comma 1, decreto del presidente della Repubblica, 131/1986, dispone infatti che:
«l’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237. L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all’ufficio».
A chi spetta l’onere di versare la tassa?
L’onere di provvedere al versamento della tassa di risoluzione compete al locatore, salvo il rimborso della metà di quanto anticipato, a norma dell’articolo 8, legge 392/78.
Locatore e conduttore sono obbligati solidalmente al versamento della tassa, a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera a), decreto del presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, numero 131.