Illegittimità dell’art.3 del decreto 23/2011!

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bilancia-giustiziaL’UPPI esulta per la decisione della Corte Costituzionale.
Una battaglia combattuta, sofferta e vinta contro ogni ingiustizia che per l’ennesima volta si era abbattuta sulla piccola proprietà immobiliare.

Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011 e più precisamente perché “il tema della lotta all’evasione fiscale, che costituisce un chiaro obiettivo dell’intervento normativo, non può essere configurato anche come criterio per l’esercizio della delega, il quale, per definizione, deve indicare lo specifico oggetto sul quale interviene il legislatore delegato, entro i previsti limiti”.

Sono state bocciate – aggiunge l’avv. Fabio Pucci, segretario generale dell’UPPI – le inique norme che permettevano all’inquilino di registrare il contratto di affitto presso l’Ufficio delle Entrate, beneficiando successivamente di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale con una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni, questo nel caso in cui si fosse alla presenza di una tardiva registrazione da parte del proprietario.
Il vantaggio per l’inquilino sarebbe stato di avere un canone inferiore all’80% del valore di mercato.
Non è solamente una vittoria a livello di giustizia, ma è anche una vittoria del cosiddetto buon senso ed in questo caso la Corte Costituzionale ne ha ben donde.
A seguito di tale pronuncia, che ha effetto retroattivo, i contratti che sono stati registrati dagli inquilini finiranno nel nulla; pertanto i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l’abitazione, in quanto il contratto cesserà unitamente alla norma prevista dal decreto del 2011.

SENTENZA N. 50
ANNO 2014
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014.

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