Imu immobili D e Impi, pronti i coefficienti

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Sono stati approvati i coefficienti da applicare per l’anno 2022 per il calcolo dell’Imu e dell’Impi per i fabbricati classificabili nel gruppo D, appartenenti ad imprese e sforniti di rendita catastale. E’ stato, infatti, firmato dal Direttore generale delle finanze il decreto 9 maggio 2022, con il quale sono stati aggiornati i coefficienti necessari per la determinazione dell’Imu per gli immobili che non sono iscritti in catasto e che sono sforniti di rendita catastale, classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Anche quest’anno il decreto interessa anche l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), istituita dall’art. 38 del dl n. 124 del 2019 che l’ha introdotta, a decorrere dal 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi situate entro i limiti del mare territoriale.
I coefficienti approvati costituiscono un elemento indispensabile per la determinazione degli importi da versare ai comuni, in quanto per questa tipologia di immobili non è possibile applicare il criterio generale di determinazione dell’imposta, basato sulla moltiplicazione della rendita catastale per le aliquote stabilite dal comune, proprio perché sono privi di rendita catastale. E’ per questa ragione che il comma 746, dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha previsto una specifica modalità di quantificazione del valore da assumere che deve essere seguita fino all’anno in cui detti immobili vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita.
Infatti, il valore dell’immobile deve essere fissato alla data di inizio di ciascun anno solare o, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti che sono aggiornati annualmente con un decreto del Mef sulla base dei dati risultanti all’Istat sull’andamento del costo di costruzione di un capannone.
Per l’Impi si applica la stessa procedura, anche se la norma, a ben vedere, richiama ancora le disposizioni che disciplinavano la soppressa Ici, che sono stranamente sopravvissute alle continue modifiche normative che hanno interessato i tributi locali.
Per procedere al calcolo dei due tributi si rende necessaria l’applicazione dei coefficienti approvati dal decreto del Mef al valore dell’immobile che è costituito dall’ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento; occorre poi applicare alla somma che ne risulta, l’aliquota deliberata dal comune per l’Imu e l’aliquota pari al 10,6 per mille per l’Impi. Si ricorda che è riservata allo Stato la quota dell’Impi calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è invece attribuita ai comuni che sono stati individuati dal recente decreto interministeriale 28 aprile 2022.
fonte italiaoggi

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