I tempi di conversione del dl fisco-lavoro mettono in stand-by la nuova modalità IMU di individuazione dell’abitazione principale esentata per i nuclei familiari che sarà applicabile a questo punto solo dal 2022. La norma infatti è stata introdotta con emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del dl 146/2021, il decreto fisco-lavoro, attualmente ancora non tramutato in legge ed il cui termine di conversione scadrà il prossimo 20 dicembre.
Analizzate le tempistiche e tenendo presente che il prossimo 16 dicembre è il termine ultimo per il versamento del saldo imu 2021, anche qualora si convertisse il decreto prima di tale scadenza, l’applicazione “in corsa” di tale novazione sarebbe in violazione di quanto previsto agli articoli 3 e 5 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) sull’efficacia temporale delle norme e sul diritto di informazione dei contribuenti. La norma in commento introdotta dal Senato con l’articolo 5-decies prevede infatti che, qualora i membri di un nucleo familiare abbiamo stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione sull’esenzione IMU dell’abitazione principale vale per un solo immobile del nucleo ed a scelta nucleo stesso. Questa disposizione produce i suoi effetti sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in comuni diversi.
A ridosso della scadenza del 16 dicembre di fatto la disposizione cambierebbe completamente le carte in tavola per il calcolo dell’IMU dovuta dai nuclei stessi. In caso di residenze su diversi immobili i coniugi infatti dovrebbero scegliere quale immobile “esentare” effettuando invece il pagamento sull’altro fabbricato. La norma ha ovviamente una finalità anti abuso dell’agevolazione collegata proprio alla casistica di coniugi fittiziamente residenti in immobili in Comuni diversi per ottenere una doppia esenzione dal pagamento dell’imposta municipale unica. Con tale nuova modalità di individuazione dell’abitazione oggetto di esenzione, come chiarito anche nella relazione illustrativa che accompagna l’emendamento, si supera la problematica sollevata anche dal MEF nella circolare 3/2012.
Nel documento infatti veniva indicato che il legislatore non aveva stabilito nessun tipo di limitazione dell’agevolazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale dei coniugi fossero ubicati in comuni diversi poiché, in tale ipotesi, il rischio di elusione della norma era magari bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Il minimo è il legittimo affidamento. Nella remota ipotesi che la disposizione si ritenga applicabile già con il versamento del 16/12, dati i tempi strettissimi, non può non scattare in automatico la tutela del legittimo affidamento del contribuente ai sensi dell’articolo 10 della legge 212/2000. Tale norma prevede che non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora lo stesso si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. Quindi, qualora si ritenga immediata l’efficacia della norma, i contribuenti che non hanno versato in buona fede vanno tutelati e potranno ovviamente ricevere le relative richieste di pagamento dai Comuni ma senza però l’applicazione di sanzioni ed interessi.
[FONTE: fiscoggi]