Via libera alla cessione dei crediti relativi alla detrazione per l’acquisto e realizzazione di box auto e posti auto pertinenziali anche per spese sostenute nel 2020 e nel 2021.L’agenzia delle entrate nella circolare 19/E pubblicata lo scorso 27 maggio ha infatti confermato la tesi sostenuta da ItaliaOggi (vedi edizione del 6 gennaio 2022) specificando infatti che la possibilità introdotta con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) di optare per la cessione del credito o sconto in fattura delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è applicabile non solo agli importi versati a partire dal 2022 ma anche per le quote di detrazione non fruite relative a spese targate 2020 o 2021.Di fatto quindi l’agenzia sostiene l’interpretazione “letterale” del comma 2 let. a) dell’articolo 121 del 34/2020 (il decreto rilancio) così come modificata appunto dall’1 comma 29 della legge 234/2021, che si limita ad inserire nella lista di interventi per i quali è possibile optare per la cessione o sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta, quelli previsti alla lettera d) c.1 dell’articolo 16-bis del dpr 917/86 (il testo unico delle imposte sui redditi) senza porre alcun vincolo temporale legato agli effetti della disposizione.
Dunque valgono i dettami generali stabiliti al primo comma dell’articolo 121 del dl 34/2020, anch’esso modificato dalla legge di bilancio 2022, e che prevede la cedibilità di tutte le spese presenti nell’elenco di cui al successivo comma 2 e sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 rendendo di fatto “retroattiva” quella relativa alle spese per acquisto e costruzione di posti auto o box pertinenziali.
Si ritiene necessario segnalare che l’effetto “retroattivo” interagisce unicamente sulle quote residue di detrazioni non fruite per spese sostenute nel 2020 (gli 8 decimi non ancora detratti) e 2021 (i 9 decimi non detratti).Relativamente alle spese sostenute a decorrere dal 2022 inoltre l’agenzia delle entrate nella circolare in commento sottolinea come il diritto di opzione per cessione o sconto in fattura, così come per la detrazione, vale anche per il c.d. futuro acquirente in relazione agli acconti versati a partire dal 1 gennaio 2022 a patto che venga registrato il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.
Va ricordato che anche per le cessione di crediti derivanti dal bonus in commento vanno rispettate le norme antifrode di cui all’articolo 121 c. 1-ter let. a) e b) del dl 34/2020 in merito agli adempimenti necessari per procedere al trasferimento.
Benché infatti sia indispensabile per la detrazione, in caso di acquisto di box o posti auto, la dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione, in caso di opzione per la cessione sarà necessario anche ottenere l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato e richiedere l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Gli oneri professionali relativi agli adempimenti citati, anche se sostenuti per la cessione di rate residue 2020 o 2021, sono detraibili nell’anno del pagamento così come indicato chiaramente nel già citato articolo 121 c.1-ter let. b) in cui viene per altro disposto che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute vengono meno in caso di interventi di edilizia libera o sotto i 10.000 euro.
Fonte: italiaoggi