Modulistica dichiarativa da modificare per consentire l’inserimento del CIN

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Nel Ddl. di bilancio, approvato definitivamente sabato dal Senato, si trova anche un piccolo intervento in materia di CIN, il Codice identificativo nazionale di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:
– le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
– le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
– le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

In particolare, l’art. 1 comma 78 del Ddl. di bilancio affida ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale il compito di definire le modalità con cui indicare il CIN:
– nelle dichiarazioni fiscali;
– nella Certificazione Unica.

Si ricorda che, a norma dell’art. 13-ter comma 1 del DL 145/2023, in linea di principio, il CIN viene assegnato dal Ministero del Turismo, attraverso la BDSR (Banca dati delle strutture ricettive), previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.
L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:
– i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
– per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023.

Sebbene l’art. 13-ter del DL 145/2023 sia formalmente in vigore dal 17 dicembre 2023, la sua efficacia è stata differita (ex art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023 convertito) al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (avvenuta il 3 settembre 2024) dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN (si veda “Due mesi per ottenere il CIN, poi scattano le sanzioni” del 4 settembre 2024).
Pertanto, gli obblighi indicati dall’art. 13-ter del DL 145/2023 sono diventati efficaci il 2 novembre 2024.

Da ultimo, però, con un avviso pubblicato il 22 ottobre 2024 sul proprio sito, il Ministero del Turismo ha differito al 1° gennaio 2025 il termine per dotarsi del CIN, con l’effetto che le sanzioni per mancato ottenimento, mancata esposizione e/o mancata pubblicazione saranno applicabili dal 2 gennaio 2025 (si veda “Termine per il CIN fissato per tutti al 1° gennaio 2025” del 23 ottobre 2024).

Come anticipato, la legge di bilancio 2025 richiede di modificare la modulistica dichiarativa per consentirvi l’inserimento del CIN.
In particolare, la norma dispone che con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere definite le modalità di indicazione del CIN di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023 nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica.Inoltre, il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all’art. 4 comma 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.

Si ricorda, infatti, che l’art. 4 comma 4 del DL. 50/2017, nell’ambito della disciplina delle locazioni brevi, pone in capo agli intermediari (definiti come “i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”) l’obbligo di trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve e assimilati conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.
Per effetto della legge di bilancio, tale comunicazione dovrà, quindi, includere anche il CIN.

Infine, l’art. 1 comma 79 della legge di bilancio, intervenendo sull’art. 13-ter comma 11 del DL 145/2023, stabilisce che, “ai fini del rafforzamento delle attività di analisi”, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l’unità immobiliare concessa in locazione sono comunicati anche alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

Fonte: Anita Mauro – Eutekne.info

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