Novità su IMU e altri tributi locali nella legge di Bilancio 2021

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Dopo le ultime previsioni agevolative IMU stabilite per l’anno 2020 dal D.L. 125/2020 (convertito dalla legge 159/2020) e dal D.L. 137/2020 (convertito dalla legge 176/2020), la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) è stata piuttosto avara per la fiscalità immobiliare comunale relativa all’anno in corso. Come si ricorderà, infatti, l’art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19) del D.L. 125/2020, nel concedere ai comuni più tempo (31 dicembre 2020 e 31 gennaio 2021) per l’inserimento e la pubblicazione delle delibere relative all’anno 2020 (comma 4-quinquies), fermo restando il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU a saldo (comma 4-sexies), ha stabilito che l’eventuale ulteriore differenza dovuta va corrisposta entro il 1° marzo 2021 (essendo domenica il 28 febbraio), senza applicazione di sanzioni e interessi di mora (comma 4-septies). Qualora invece emerga una differenza favorevole al contribuente, il rimborso va richiesto secondo le regole ordinarie (art. 1, comma 164, della legge 296/2006). Naturalmente nessun ulteriore onere è previsto per i contribuenti i cui immobili sono ubicati nei comuni per i quali le aliquote siano state inserite e pubblicate ne termini originari (14 e 28 ottobre) previsti dai commi 762 e 767 dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Gli artt. 9 (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1) e 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2) del D.L. 137/2020 hanno cancellato il pagamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2020 dagli stessi soggetti passivi che hanno già usufruito della cancellazione del pagamento della prima rata. Vediamo le pochissime novità per l’anno 2021 previste dall’art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) della legge 178/2020.

Pensionari residenti all’estero

Il comma 48 ha stabilito una specifica agevolazione IMU per i pensionati residenti all’estero, consistente nella riduzione al 50% dell’imposta relativa agli immobili non locati e non concessi in comodato da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Inoltre, per le medesime unità immobiliari è prevista la riduzione di due terzi della TARI, nella forma di tributo o di tariffa. Più precisamente la novella ha disposto che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia:

In buona sostanza, si tratta di una riproposizione dell’agevolazione già prevista dall’art. 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero) del D.L. 47/2014 (convertito dalla legge 80/2014) che, nel modificare la vecchia IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011), aveva stabilito che dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Inoltre, sulla medesima unità immobiliare la TASI e la TARI si applicavano, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (cfr. ris. min. n. 6/DF del 26 giugno 2015 e ris. min. n. 10/DF del 5 novembre 2015). La legge di Bilancio 2020, nel riscrivere la disciplina dell’IMU, con il comma 780 ha espressamente abrogato anche tale agevolazione fiscale, con la conseguenza che le unità immobiliari dei pensionati residenti all’estero per l’annualità 2020 sono state assoggettate all’IMU. Rispetto al precedente trattamento di favore, il pensionato deve avere la residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Sicché, la residenza in uno Stato diverso da quello che eroga la pensione impedisce al pensionato, per il quale non è prevista l’iscrizione all’Aire, di usufruire dei benefici fiscali.

Estensione della cancellazione dell’IMU

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il comma 599 ha stabilito che per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativamente ai seguenti beni:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residencee dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi (come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 160/2019) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nel gruppo catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Calamità naturali

La legge di Bilancio 2021, infine, ha allungato il regime di esenzione IMU, straordinario e temporaneo, previsto in passato per gli immobili oggetto di calamità naturali (eventi sismici). Più precisamente il comma 1116 ha stabilito che per i comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione prevista dall’art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali), comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 (convertito dalla legge 122/2012) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L’individuazione dei comuni è contenuta nell’art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni), comma 1, del citato D.L. 74/2012 e nell’art. 67-septies (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012) del D.L. 83/2012 (convertito dalla legge 134/2012), come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell’art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre  2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), comma 43, secondo periodo, del D.L. 148/2017 (convertito dalla legge 172/2017), per le regioni Lombardia e Veneto; nell’art. 15 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali), comma 6, del D.L. 162/2019 (convertito dalla legge 8/2020) per la regione Emilia Romagna.

Esenzione altri tributi locali

Nell’economia del discorso è opportuno segnalare anche l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della citata legge 160/2019 (nuovo canone unico). Infatti, l’art. 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell’IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del predetto D.L. 137/2020 ha stabilito fra l’altro che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, le imprese di pubblico esercizio (art. 5 della legge 287/1991), tenuto conto della sospensione della previsione abrogativa prevista dall’art. 4 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria), comma 3-quater, del citato D.L. 162/2019, sono esonerate dal pagamento del nuovo canone unico per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Come si ricorderà, da quest’anno il nuovo canone unico sostituisce i seguenti balzelli:

  • Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA);
  • canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • canone per l’occupazione delle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Si rammenta che le imprese di pubblico servizio, già esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio), comma 1, del D.L. 34/2020 (convertito dalla legge 77/2020), sono:

  1. gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. gli esercizi di cui alle lett. a) e b), nei quali la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. gli esercizi di cui alla lett. b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti), già esonerati dal pagamento della TOSAP temporanea e del COSAP temporaneo per il periodo dal 1° marzo al 15 ottobre 2020 (art. 181, comma 1-bis, del citato D.L. 34/2020), non dovranno corrispondere per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi 837 e seguenti, della legge 160/2019).

Si ricorda inoltre che, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, allegando la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. 160/2010 e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Versamento TEFA tramite F24

Si segnala infine che l’Agenzia delle entrate, con ris. n. 5/E del 18 gennaio 2021, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) e dei relativi interessi e sanzioni.

Come si ricorderà, la disciplina relativa al tributo in questione, istituito dall’art. 19 (Istituzione e disciplina del tributo) del D.Lgs. 504/1992 e sue modificazioni e integrazioni, ha stabilito che lo stesso è riscosso unitamente alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva (art. 1, commi 639 e 668, della citata legge 147/2013). In particolare, il comma 7 del predetto art. 19 del D.Lgs. 504/1992 ha disposto espressamente che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all’art. 17 (Oggetto) del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), a decorrere dal 1° giugno 2020, la relativa struttura di gestione provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione corrisposta al comune (0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi). Il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), con decreto del 1° luglio 2020, ha stabilito i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del TEFA. In particolare, il comma 3 dell’art. 2 (Versamenti effettuati con il modello F24) del provvedimento ministeriale ha previsto che, per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i citati codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

Pertanto, così delineato il quadro normativo di riferimento, si ha che:

  • per le annualità fino al 2020, i versamenti del TEFA e della TARI (ovvero della tariffa avente natura corrispettiva) sono effettuati cumulativamente utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA (codici tributo istituiti con ris.  n. 37/E del 27 maggio 2013 e n. 42/E del 28 giugno 2013, ridenominati con  n. 45/E e n. 47/E del 24 aprile 2014);
  • per le annualità 2021 e successive, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con il documento di prassi in commento.

Tali nuovi codici, da utilizzare nei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) anche per i versamenti richiesti a seguito di attività di controllo, sono:

  • “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
  • “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
  • “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.

In sede di compilazione del modello F24, i citati codici vanno esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune”: il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • nella casella “”: barrare, se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • nel campo “Numero immobili”: il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “rateazione/mese rif”: il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo va valorizzato con “0101”;
  • nel campo “Anno di riferimento”: l’anno di imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia stata barrata la casella “”, va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici vanno invece esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice”: il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • nel campo “estremi identificativi”: nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da 6 caratteri): nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “riferimento B” (composto da 6 caratteri): nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”); negli ultimi due caratteri, il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).

Per gli anni di imposta 2021 e successivi, come detto, la struttura di gestione effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.

 

A cura di Antonio Piccolo

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