Restituzione del deposito cauzionale

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«L’obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sussiste solo se il conduttore ha integralmente adempiuto le proprie obbligazioni» (Cassazione 24 giugno 2002, n. 9160). E, dunque, il locatore può trattenere la cauzione fin tanto che non abbia verificato il buono stato dei locali e il conduttore non abbia provveduto al pagamento di tutte le spese accessorie e relative alle utenze. Tanto più ove nel contratto sia inserita una clausola che subordina la restituzione della cauzione all’avvenuta verifica dei locali e al pagamento, da parte del conduttore, di tutte le spese accessorie e di quelle relative alle utenze.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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