Dal 26 febbraio, in presenza di una comunicazione lo scorso per l’opzione per lo sconto in fattura, l’impresa esecutrice può cedere il credito a un cessionario qualunque e quest’ultimo lo ulteriormente cedere a può o intermediari finanziari.
Nel caso di cessione del credito, invece, il cessionario deve rivolgersi esclusivamente a banche o intermediari finanziari abilitati.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 27/05/2022 n. 19/E, è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti sulla gestione dei bonus edilizi, sia ordinari che maggiorati (superbonus) e sulle cessioni degli stessi, ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge n.34/2020 (si veda del ItaliaOggi 28 /05/2022).
Con particolare riferimento alla gestione delle opzioni per la cessione della detrazione o per l’ottenimento dello sconto in fattura, il documento di prassi, in particolare (§ 4.2), fornisce una serie di utili chiarimenti dopo l’emanazione del decreto Antifrodi e, soprattutto , dopo i successivi decreti (decreto Sostegni-ter, decreto Energia e decreto Aiuti).
Preliminarmente, l’agenzia precisa che, con riferimento alla opzione per lo sconto in fattura, lo sconto deve essere applicato con riferimento a ogni singola fattura, anche in caso di sconto parziale e la restante parte deve essere coperta con parlante.
Per la fattispecie enunciata si precisa che se a fronte di interventi di manutenzione straordinaria con detrazione al 50%, se i lavori sono addebitati con due fatture dismesse, si rende necessario applicare lo sconto nella misura massima del 50% su ognuno dei due distinti documenti e pagare con la parte restante di ogni documento.
Sulla base alle disposizioni contenute nell’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 si è ulteriormente complicata la gestione delle cessioni e dello sconto in fattura.
In particolare, la circolare la evidenzia che, a partire dal 26 febbraio, in caso di lo scorso sconto in fattura, l’impresa appaltatrice che ha eseguito gli interventi e che ha concesso lo sconto, cedere il credito a un cessionario qualunque, il quale a sua volta può cedere il credito acquisito esclusivamente a soggetti qualificati (banca, intermediario finanziario, impresa di assicurazione o società appartenenti ai gruppi bancari), mentre nel caso di opzione per la cessione del credito, un cessionario deve cedere il credito esclusivamente ai detti soggetti qualificati.
Confermando che restano valide delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’articolo 28 richiamato è possibile eseguire qualsiasi cessione in più un soggetto (cessione jolly).
Invece nel caso di successive comunicazioni alla prima, se si ottiene entro il successivo 16/02, per la cessione del credito è possibile effettuare una cessione a soggetto (cessione jolly) e due ulteriori cessioni a soggetti qualifiche per quelle trasmesse a partire dal giorno (17 /02) resta possibile soltanto due ulteriori cessioni, per non creare disparità di trattamento per le comunicazioni (prime o successive) trasmesso entro il 16 febbraio.
A tale già complicata situazione si aggiunge che, in caso di prima comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto solo in detta sede e non può essere frazionato nelle cessioni ulteriori, fattura in presenza di prima comunicazione dell’opzione per tutto lo sconto in fattura non può essere successivo ceduto il pagamento.
Il divieto di cessione parziale non inibisce la possibilità di cedere le singole rate annuali ma lo stesso deve intendersi riferito all’ammontare delle singole rate annuali in cui credito è stato suddiviso.
Le cessioni successive potranno essere rappresentate per l’intero importo, cedute successivamente o anche in compensazione.
Fonte: italiaoggi