Spazzatura abbandonata sul pianerottolo

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

La Corte di Cassazione ha ammonito i condòmini che abbandonino rifiuti nonché oggetti di ogni genere sul pianerottolo, stabilendo che “qualora i condomini non rimuovano tempestivamente gli oggetti lasciati sul pianerottolo, questi saranno chiamati a risarcire il condominio per i danni arrecati”. Inoltre, la Suprema Corte, con sentenza 5474/2011, ha accolto il ricorso di un condomino che si era visto negare i danni richiesti a una condomina che aveva la consuetudine, come nel nostro caso, di ammassare sul pianerottolo oggetti vari, tra cui l’immondizia.
Guardando alle fonti normative, è possibile citare l’art. 1117 c.c., secondo cui si evince come i pianerottoli rientrino nel novero delle parti comuni dell’edificio e, di conseguenza, appartenenti a tutti i condòmini; in quanto tali, gli stessi soggetti devono rispettare il dettato dell’art. 1102 c.c., rubricato “Uso della cosa comune”, in base al quale ciascuno “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Il pianerottolo, secondo una diffusa prassi condominiale, viene considerato alla stregua di una pertinenza della propria abitazione, ma così non è. Non è infatti cosa rara che i condòmini occupanti l’ultimo piano dell’edificio si approprino del pianerottolo posizionando oggetti di vario genere sostenendo, ad esempio, che quello spazio non conduce altrove se non alla loro abitazione.
In tal caso, però, un comportamento di genere è in grado di alterare l’estetica e il decoro condominiale. Infatti, ogni tipo di attività che venga svolta sulle parti comuni, sia di modifica sia di aggiunta, deve essere sempre vagliato dall’assemblea condominiale; ciò significa che, per poter posizionare qualsiasi oggetto che possa modificare e/o alterare il decoro condominiale, è necessario sottoporre preventivamente tale decisione al vaglio dell’organo condominiale, in modo da non recare pregiudizio agli altri condòmini.
Il corretto utilizzo del pianerottolo, senza il preventivo consenso dell’assemblea di condominio, dovrebbe limitarsi al posizionamento di uno zerbino, in quanto spesso accade che ogni altro utilizzo sia vietato dal singolo regolamento di condominio.
Concludendo, ferma restando la valutazione specifica del singolo caso, è possibile affermare che deve essere considerato lecito il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).
Quotidiano Del Condominio

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×

Lascio un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×