Superbonus 110%: la platea dei potenziali beneficiari

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Quotidiano del Condominio

Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, oppure, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal Dpr n. 445/2000. In particolare, i beneficiari devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie, o altrimenti detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Alcune particolarità e/o casistiche
Al riguardo, proprio per delimitare il perimetro dell’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito chiarendo, ad esempio, che la detrazione spetta anche alle comunità energetiche rinnovabili, cioè un gruppo di privati, enti territoriali, autorità locali o Pmi che si costituiscono in forma giuridica, al fine di produrre e condividere energia in maniera collettiva, ma a patto che abbiano assunto la forma di enti non commerciali o siano costituite da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni, limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti da tali soggetti. Inoltre, nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
In caso di mancanza del titolo idoneo
Se antecedentemente all’inizio dei lavori o contestualmente al pagamento delle spese il soggetto che li intraprende e avvia la procedura risulta non possedere alcun titolo idoneo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, il diritto alla detrazione viene meno, anche se si provvede ad una successiva regolarizzazione.
Superbonus in famiglia
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) cui vanno aggiunti anche i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76/2016, a condizione però che sostengano anch’essi le spese per la realizzazione dei lavori. In particolare, il Superbonus estende il perimetro di condivisione familiare a patto che si tratti di conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori. Al riguardo, si ricorda che la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato).
Superbonus tra professionisti, artigiani e imprenditori
La detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, nel caso in cui le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico e, dunque, diversi da quelli strumentali, alle attività di impresa o arti e professioni nonché dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della rispettiva attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
In realtà, tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati su unità immobiliari. Infatti, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono comunque fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condòmini. Resta fermo invece, il paletto che esclude dal Superbonus tutti quei soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, dato che in tal caso non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area o dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, poiché il loro reddito, determinato forfettariamente è assoggettato a imposta sostitutiva). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore o per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.

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