Quando il Superbonus è stato approvato c’è stata una vera e propria apertura delle gabbie: se da un lato molti italiani hanno fin da subito deciso di approfittarne, dall’altro anche criminalità organizzata e «furbetti» non ci hanno pensato due volte prima sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Del resto, cosa c’era da perdere? In realtà molto, considerato che ora i primi nodi stanno venendo al pettine e gli organi competenti sono alla caccia di tutti coloro che hanno aggirato il sistema per godere di un bonus che non spettava loro. Ma vediamo insieme che cosa rischia chi ha dichiarato il falso pur di ottenere gli incentivi.
Il decreto sostegni ter introduce un reato ad hoc, pensato appositamente per punire tutte le attestazioni mendaci rese dai tecnici sui progetti sottoposti ad esami per ottenere il Superbonus. La Cassazione ha spiegato che si tratta di una specifica fattispecie di falso ideologico dichiarativo, punito con una pena pecuniaria particolarmente salata e la possibilità di un soggiorno non tanto breve in carcere.
Nello specifico il tecnico abilitato che, al fine di far rientrare un progetto in quelli che potevano beneficiare del Superbonus, ha dolosamente mentito o omesso informazioni rilevanti, viene punito con la reclusione da due a cinque anni e una multa che va dai 50mila e arriva ai 100mila euro. Nel caso in cui, invece, non venga riscontrato dolo ma mera colpa nell’attestazione di dichiarazioni false, la sanzione amministrativa scende da 2 a 15mila euro per ciascuna attestazione falsa.
Per contrastare le frodi nate con le sovvenzioni pubbliche, il decreto sostegni ter è andato a modificare l’art. 119 del decreto legge 34/2020 relativo ai bonus edilizi.
Infatti, proprio la tempestività dovuta al virus, ha fatto sì che i fondi venissero erogati velocemente e ci si dovesse affidare alle asservazioni e attestazioni dei tecnici abilitati, che hanno fatto da mediatori tra il cittadino e la pubblica amministrazione, la quale prevedeva solo in un secondo momento, e in modo campionario, di effettuare controlli sui singoli casi. Pertanto, vista l’importanza che ricopre il professionista in questo processo, sono state previste pesanti sanzioni proprio per scongiurare un suo abuso di «potere».
La Cassazione ricorda che compie il reato di falso ideologico del privato in atto pubblico il tecnico che rende attestazioni mendaci rispetto al suo progetto. Un caso emblematico è stato recentemente affrontato dalla Corte [1], che ha previsto la condanna del tecnico incaricato dell’asseverazione che rende un falso giuramento al cancelliere rispetto alla sua perizia, nella quale garantisce che l’immobile verificato non ha subito interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio di concessione edilizia. Per gli Ermellini il reato previsto in capo ai tecnici mendaci specchia l’impostazione secondo la quale il falso dichiarativo scatta anche con riferimento agli atti dispositivi che contengono una dichiarazione di volontà dell’autore.
Nella norma prevista dal legislatore è individuale l’elemento del dolo specifico, ossia la volontà del tecnico di conseguire un ingiusto profitto a sé o a altri, che solitamente – per quanto riguarda la falsa dichiarazione – è il motivo principale per cui si decide di agire, che fa scattare l’aggravante. Nella relazione della Cassazione, infatti, è specificato che l’agire in tal senso «denota una chiara volontà di anticipazione della tutela ed è espressiva di un’opzione di rigore», così come avviene per il reato di falso disciplinato all’articolo 236 bis della legge fallimentare. La norma appena citata in realtà va a punire le relazioni mendaci rese durante le procedure concorsuale, ed è probabile che il legislatore abbia preso ispirazione dalle sanzioni previste nei casi di crisi d’impresa per combattere la sua guerra contro le frodi Superbonus.
Non va dimenticato che il tecnico abilitato deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, utile a coprire eventuali danni derivanti dall’attività svolta, il cui massimale deve essere allineato all’importo complessivamente previsto per i lavori in programma.
Infine, va ricordato che il falso colposo non rileva sul piano penale. Viene comunque punito sotto il punto di vista amministrativo l’azione che il tecnico ha compiuto per «negligenza o imperizia».
Fonte: La Legge per tutti