Il contribuente che sceglie di utilizzare il Superbonus tramite cessione del credito deve comunicare l’opzione all’Agenzia con distinti moduli per ogni intervento “trainante” e “trainato” realizzato indicando il codice identificativo dello specifico intervento. Non dovrà invece trasmettere il modulo per l’opera la cui spesa decide di detrarre direttamente nella dichiarazione dei redditi. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 279 del 19 maggio 2022.
Il quesito orbita intorno all’applicazione dell’articolo 121 del decreto “Rilancio” che offre chance alternative all’utilizzo diretto della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi. Il beneficiario dell’agevolazione può optare, infatti, per lo sconto in fattura operato dal fornitore, oppure per la cessione del credito a terzi compresi istituti di credito e banche. In tal caso dovrà inviare all’Agenzia delle entrate l’apposito modulo per ognuno degli interventi agevolabili per cui intende esercitare l’opzione indicando lo specifico codice identificativo.
L’ammontare della detrazione, come stabilisce il provvedimento attuativo del 3 febbraio 2022 delle Entrate, va definito tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta e ammissibili ai fini della maxi detrazione, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto in fattura.
Detto ciò torniamo alla vicenda dell’interpello. L’istante effettuerà un intervento “trainante” (sostituzione con caldaia a condensazione) e tre interventi “trainati” (pannelli fotovoltaici, sistema di accumulo, colonnina di ricarica dei veicoli elettrici) e vuol sapere se la cessione del credito possa essere fatta con riferimento a ogni singolo intervento (“trainante” e/o “trainato”) o se debba interessare l’operazione complessivamente realizzata.
Nello specifico, il contribuente chiede se possa effettuare la cessione del credito alla banca solo per l’intervento “trainante” e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese per gli interventi “trainati”, senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito d’imposta.
Al riguardo, la circolare n. 30/2020 ha precisato, ricorda l’Agenzia, che nel caso in cui sullo stesso immobili siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, è necessario, però, che i relativi costi siano contabilizzati distintamente, non essendo possibile fruire per le stesse spese di più agevolazioni.
La cessione del credito, precisa il provvedimento attuativo su menzionato, è pari alla detrazione spettante commisurata alle “spese complessivamente sostenute” ammesse al Superbonus.
Le istruzioni alla compilazione del modulo per la comunicazione dell’opzione, approvato con lo stesso provvedimento, prevedono che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione.
In estrema sintesi, l’ammontare totale della maxi agevolazione è la somma delle detrazioni spettanti per ogni singola opera e a ogni singola opera è assegnato un codice identificativo.
Di conseguenza, tornando al quesito dell’interpello, se l’istante intende optare per la fruizione del Superbonus in una modalità alternativa alla detrazione dovrà inviare all’Agenzia delle entrate quattro distinti moduli per comunicare la sua scelta, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato.
Nel caso in cui, invece, preferisca utilizzare l’agevolazione indicando la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non dovrà trasmettere il modulo per gli interventi per i quali sceglie detta soluzione.
La soluzione non cambia anche nel caso in cui uno stesso fornitore partecipi alla realizzazione di diversi interventi, dovendosi anche in tale circostanza considerare come riferimento le spese sostenute nell’anno “per codice intervento”.
Quotidiano Del Condominio