La strategia. I versamenti entro il prossimo mese garantiscono il 110% su tutti i costi sostenuti, entro i tetti fissati dalla legge, anche chi non è certo di arrivare al 30% dei lavori entro il 30 settembre
Corsa contro il tempo per pagare il più possibile entro il 30 giugno 2022, per poi arrivare al 30% dei lavori a fine settembre 2022 e infine fare gli ultimi pagamenti entro il 31 dicembre 2022. Per la fine lavori, invece, si può attendere. È questa la strada più prudente per chi vuole massimizzare il bonus al 110% ma non sa se riuscirà ad arrivare al 30% dei lavori agevolati con il superbonus entro il 30 settembre 2022.
Per essere certo di ottenere il superbonus il committente deve pagare i lavori entro il 30 giugno 2022. Così potrà detrarre il 110% anche se non riuscirà ad arrivare al 30% dei lavori agevolati con il super bonus entro la fine settembre. Invece, se proprio non riesce a effettuare i bonifici entro il 30 giugno 2022 (per motivi finanziari o perché preferisce pagare i fornitori solo a fine lavori o dopo gli eventuali i Sal), i pagamenti che egli farà da luglio a dicembre 2022, potranno beneficiare del superbonus del 110% solo se riuscirà ad effettuare almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Proroga per le villette
L’articolo 14 del Dl 50/2022 (decreto Aiuti) non prevede una proroga generalizzata della scadenza del superbonus dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 ma concede solo alle «persone fisiche», non imprenditori o professionisti, che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari (villette) o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (come le case a schiera), di beneficiare del super bonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, «anche» per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), nel cui computo «possono» (quindi, non «devono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il super bonus del 110 per cento.
In caso di mancato raggiungimento del 30% entro settembre, spetterà il super bonus del 110% solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 sarà preclusa la proroga fino al 31 dicembre 2022.
Per i pagamenti effettuati dal 30 giugno 2022 in poi, comunque, spetteranno le detrazioni edili minori in base alla tipologia di intervento effettuato, ovviamente nei limiti dei rispettivi plafond di spesa.
In tutti questi casi, comunque, non è necessario terminare i lavori per forza entro il 31 dicembre 2022, in quanto anche per il super bonus del 110%, come per gli altri bonus edili, la detrazione è correlata al «sostenimento» delle spese, «risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili» (risposta all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021, n. 5-07055).
Le norme del super bonus del 110%, infatti, non stabiliscono il termine entro il quale i lavori vanno ultimati, anche se ai fini del «consolidamento della detrazione» (o dell’esercizio dell’opzione per cessione del credito o «sconto in fattura») è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati.
Il recupero da parte dell’Erario
In caso contrario, le detrazioni verranno recuperate dall’Erario, con sanzioni del 30% (articolo 13 del Dlgs 471/97) e con interessi. Si ricorda che, se un’asseverazione relativa ad uno stato di avanzamento lavori (necessaria per le opzioni di cessione o sconto in fattura del superbonus) non viene seguita da una asseverazione di chiusura lavori entro 48 mesi, l’Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all’agenzia delle Entrate.
Fonte: sole24h