Dal 2020 sono cambiate le regole sulle aree edificabili cosiddette pertinenziali, di cui va tenuto conto in sede di pagamento dell’acconto. I proprietari sono soggetti al versamento se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. L’articolo 1, comma 741, lettera a) della legge 160/2019 ha apportato delle modifiche alla disciplina delle aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Il legislatore ha superato il principio affermato dalla Cassazione, che aveva riconosciuto la non imponibilità dei terreni pertinenziali ancorché non graffati in catasto come un unico bene. La suddetta norma dispone che per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. In sede di versamento della prima rata va tenuto conto del valore dei terreni edificabili. Occorre fare riferimento al valore degli immobili al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Ma questa decorrenza vale solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. Nel caso in cui siano state deliberate modifiche urbanistiche, il tributo deve essere determinato sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione, anche durante l’anno. In effetti l’articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2020, è andato oltre l’orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile il valore di mercato delle aree solo a partire dall’inizio dell’anno d’imposizione. Conta ormai la data di adozione degli strumenti urbanistici, in quanto i valori venali in comune commercio si applicano anche in corso d’anno.
Fonte: italiaoggi